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Vi è specularità tra parti necessarie del processo e parti necessarie del procedimento di mediazione

Autore Sandra Londei

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Tribunale di Cosenza, Sez. I, 9.06.2025, sentenza n. 990, giudice Anna Rombolà

 
In una controversia successoria, 2 eredi agivano nei confronti di 3 convenuti per far dichiarare simulato, nullo e privo di effetti un atto di vendita di beni facenti parte della massa ereditaria del defunto e chiedevano al Tribunale di dichiarare l'apertura della successione legittima del de cuius attribuendo a ciascun erede la quota di spettanza.
I 3 convenuti, costituendosi in giudizio, eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rilevando che la mediazione espletata dall'attrice avesse avuto ad oggetto la sola domanda di divisione ereditaria, ma non anche quella diretta alla declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita per simulazione.
Il giudice rilevava dall'esame del verbale di mediazione che, effettivamente, il procedimento aveva avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande e ha quindi, concesso alle parti, il termine per procedere alla mediazione obbligatoria.
Veniva introdotto il secondo procedimento di mediazione solo su impulso di una delle attrici nei confronti dei 3 convenuti, mentre l'altra attrice - il cui difensore aveva rinunciato al mandato, senza che fosse sostituito da nuovo difensore - non aveva attivato la procedura né era stata chiamata a parteciparvi, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario. I convenuti avevano nuovamente sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda.
Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del de cuius, parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario.
La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato (Cass. Civ., n. 11406 del 22.7.2003; Cass. Civ., n. 13145 del 25.5.2017).
In presenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi-parti del presente giudizio, il procedimento di mediazione si sarebbe dovuto necessariamente espletare nei confronti di tutti, pertanto le domande proposte dalle attrici vengono dichiarate improcedibili (Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 851/19; Trib. Milano sent. n. 1048/17)). Vi è, infatti, una specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, atteso che, pur non avendo la fase di mediazione natura processuale, la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro. °
 
 
 
 
https://www.cfnews.it/diritto/mediazione-da-proporre-nei-confronti-di-tutte-le-parti-in-caso-di-litisconsorzio-necessario/
 
 
           
 
  • Avv. Sandra Londei

    Roma

    L`avv. Sandra Londei si forma e "cresce" coerentemente con il proprio carattere e le inclinazioni naturali, da sempre improntati ad aiutare i soggetti più deboli, soprattutto nell`ambito del diritto di famiglia Tutto ciò ha favorito la conciliazione dell`attività di avvocato, svolta prevalentemente nel settore del diritto civile ed in quello di tutela ed assistenza dei minori, con quella di mediatrice familiare e civile.

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