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Mediazione e negoziazione assistita nelle controversie risarcitorie ex art. 2052 c.c.: prevalenza funzionale della mediazione

Autore Brunella Brunelli

03 02m 26

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Tribunale di Palermo, 25.11.2025, sentenza n. 4747, giudice: dott.ssa Giuseppa Caraccia

La sentenza del Tribunale di Palermo n. 4747/2025 offre uno spunto di particolare rilievo su un tema processuale spesso fonte di incertezze applicative: il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, nel contesto di una domanda risarcitoria da responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
La controversia trae origine da un morso di cane avvenuto a bordo di un treno, con conseguenti lesioni personali riportate dall’attrice. La domanda viene correttamente ricondotta dal giudice nell’alveo dell’art. 2052 c.c., norma che configura una responsabilità oggettiva del proprietario o di chi si serve dell’animale, fondata sul mero rapporto di fatto con lo stesso.
Il passaggio più interessante della decisione riguarda la condizione di procedibilità.
La domanda risarcitoria aveva un valore inferiore a € 50.000, sicché, in astratto, avrebbe dovuto essere preceduta dal tentativo di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 d.l. 132/2014.
L’attrice, invece, aveva esperito la mediazione ex d.lgs. 28/2010.
Il Tribunale ritiene comunque soddisfatta la condizione di procedibilità, affermando un principio di notevole impatto pratico: la mediazione può validamente sostituire la negoziazione assistita, anche nei casi in cui non sia obbligatoria ex lege, poiché istituto strutturalmente più articolato e garantito.
La motivazione si fonda su una lettura sistematica dell’art. 3 d.l. 132/2014 che:
  • impone la negoziazione assistita fuori dai casi di mediazione obbligatoria;
  • fa salve le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione.
Da ciò il Tribunale ricava un criterio di prevalenza qualitativa e funzionale della mediazione, valorizzando:
  • la presenza di un terzo imparziale (il mediatore);
  • il potere di formulare una proposta conciliativa;
  • una struttura meno rimessa alla sola autonomia delle parti rispetto alla negoziazione assistita.
Il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 97/2019 (secondo cui “il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stesa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita”) rafforza la conclusione, sottolineando come la mediazione presenti un “elemento specializzante” che la rende non fungibile con la negoziazione assistita, ma semmai più garantista sul piano deflattivo.
Ne deriva il principio, espresso in termini chiari:
l’esperimento della mediazione, pur non obbligatoria, assolve comunque la funzione perseguita dal legislatore con la previsione della negoziazione assistita come condizione di procedibilità.
  • Avv. Brunella Brunelli

    Bologna

    Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L`arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l`abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986. Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure concorsuali. Sono socia della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e membro del comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Mi occupo prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale, societario e fallimentare, diritto successorio, consulenza alle imprese, arbitrato e, naturalmente, di mediazione. L`attività di mediatrice è quella che attualmente mi dà più soddisfazioni: è davvero gratificante vedere le parti sorridere soddisfatte, dopo aver apprezzato il mio lavoro!

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