Tribunale di Messina, 10.11.2025, sentenza n. 4718, Giudice Maria Angela Caputo
Il caso in esame riguarda una mediazione delegata disposta dal Presidente della Sezione I del Tribunale di Messina, con termine di 15 gg dalla comunicazione dell’ordinanza per l’attivazione della stessa, a pena di improcedibilità dell’azione.
Nel caso di specie l’attrice, quale parte più diligente, ha attivando il procedimento di mediazione solo nei confronti della convenuta e non anche nei confronti dei responsabili civili litisconsorti necessari.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Nel caso di specie l’attrice, quale parte più diligente, ha attivando il procedimento di mediazione solo nei confronti della convenuta e non anche nei confronti dei responsabili civili litisconsorti necessari.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la mediazione demandata deve essere partecipata da tutte le parti necessarie;
- l’omissione dell’attivazione della mediazione nei confronti di tutti i soggetti interessati pregiudica la corretta instaurazione della procedura conciliativa;
- le parti che non sono state chiamate in mediazione lo hanno tempestivamente eccepito;
- è stata violata la condizione di procedibilità dell’azione per la sua mancata estensione a tutti i soggetti del rapporto processuale e, pertanto, la domanda giudiziale risulta improcedibile. *
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