La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Valida la notifica della convocazione via pec al legale costituito quando la parte non ha comunicato il nuovo domicilio

Autore Maria Lina Guarino

02 09m 25

Letto 890 volte

Tribunale di Termini Imerese, 20.07.2025, sentenza n. 1106, giudice Donatella Parla

Validità della notificazione presso il procuratore costituito 

Caso di sfratto per morosità e mediazione obbligatoria 

In un procedimento di sfratto per morosità, la conduttrice si costituiva eccependo l'inadempimento della locatrice agli obblighi di manutenzione dell'immobile. Il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile e, disposto il mutamento del rito, invitava le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, assegnando i termini per le memorie integrative.

La ricorrente locatrice, concluso negativamente il procedimento di mediazione, dava atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile e chiedeva la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni di locazione arretrati. La conduttrice resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, chiedendone il rigetto.

Decisione del Tribunale

L'eccezione di improcedibilità è stata rigettata. In particolare, la notificazione della convocazione al procedimento di mediazione effettuata tramite PEC presso il domicilio eletto dal procuratore costituito nel giudizio è stata ritenuta regolare.

Nel caso di specie, la conduttrice, dopo aver rilasciato l'immobile locato, non aveva comunicato il nuovo domicilio.

Motivazione giuridica

Il Tribunale ha applicato i seguenti principi normativi:

Art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010: "la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione".

Art. 3, comma 3, D.Lgs. 28/2010: "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità".
 

Principio di diritto affermato

Il Tribunale ha ritenuto che, pur in assenza di una disposizione specifica che preveda la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, considerata l'informalità della mediazione e, in particolare, degli atti del relativo procedimento, l'avvio della mediazione deve essere portato a conoscenza della parte con "ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione".

Pertanto, la notificazione dell'istanza di mediazione presso il domicilio eletto dal procuratore costituito, in mancanza della comunicazione dell'indirizzo del nuovo domicilio della parte resistente, deve essere ritenuta "mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" e, comunque, unico mezzo disponibile per portare a conoscenza della parte interessata l'avvio del procedimento.
 

Osservazioni

La pronuncia del Tribunale di Termini Imerese (sentenza n. 575/2021 RG, depositata il 20/07/2025) conferma l'orientamento giurisprudenziale che privilegia l'effettività della comunicazione rispetto al formalismo procedurale, in linea con i principi informatori del D.Lgs. 28/2010.

La decisione assume particolare rilievo per la specificazione che, nei casi di mediazione obbligatoria dove è prevista l'assistenza legale, il domicilio eletto presso il procuratore costituito rappresenta un riferimento stabile e affidabile per le comunicazioni, specialmente quando la parte non fornisca indicazioni alternative dopo aver rilasciato l'immobile oggetto di controversia.

Il principio si inserisce nel più ampio orientamento volto a garantire l'effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, evitando che aspetti meramente formalistici possano compromettere la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dalla normativa sulla mediazione civile e commerciale.

  • Avv. Maria Lina Guarino

    Milano

    Avvocato dal 1987, sono esperta di diritto di famiglia e delle successioni, nonchè di diritto d`autore, in particolare in campo discografico, letterario, fotografico e delle arti figurative, materie, queste, che mi obbligano a costanti sconfinamenti in quasi tutti i settori del diritto civile, commerciale e del lavoro. Ho esperienze pluriennali di studio e lavoro all`estero e padroneggio l`inglese e il francese, scritto e parlato. Sono una convinta sostenitrice della mediazione come efficace strumento di risoluzione dei conflitti, che consente di giungere a soluzioni condivise dalle parti (il che elimina, tra l`altro, il pericolo di inadempimento dell`accordo), in tempi brevi e a costi contenuti. Non solo. La mediazione, a differenza di quanto avviene nelle contese giudiziarie, consente in genere di preservare il rapporto tra le parti, spesso addirittura rafforzandolo e dandogli nuovo impulso su basi rinnovate. E ciò ha un valore inestimabile, sia per la serenità personale, sia per la salvaguardia degli aspetti economici e del futuro lavorativo delle parti.

    193 Recensioni

    4,9

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756