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Un accordo sottoscritto nell’ambito di un procedimento di mediazione non è soggetto al principio di riservatezza

Autore Giuseppe Ianni

18 09m 25

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Tribunale di Modena, Sez. II, 1° luglio 2025, sentenza n. n. 842, giudice Roberto Masoni

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. 7 attori agivano nei confronti di 1 convenuto per sentirlo condannare all’adempimento dei patti contenuti nell’accordo transattivo stipulato tra le parti e rubricato come “accordo”. Tale accordo sembra riferito ad un procedimento di mediazione ma non si evince del testo della sentenza se si tratta di un accordo allegato ad un verbale finale di conciliazione, ad un verbale intermedio (il cd. accordo programmatico o accordo di massima) o ad un accordo intervenuto fra le parti senza la partecipazione del mediatore.
Si costituiva in giudizio il convenuto sostenendo l’inammissibilità/improcedibilità della domanda poiché fondata su documenti ed elementi emersi in sede di mediazione, con l’effetto che non potevano essere prodotti in giudizio stante la necessità, legislativamente prevista, di mantenere riservato tutto ciò che accade in sede di mediazione e l’infondatezza della domanda stante la natura non giuridicamente vincolante del documento prodotto nell’odierna controversia.
 
Il giudice rileva che l’art. 9 del d. lgs. n. 28 del 2010 in base a una interpretazione letterale della norma, si riferisce a ciò che accade all’interno del procedimento di mediazione, con l’effetto che risulta estraneo all’ambito di applicazione della disposizione de qua tutto ciò che avviene esternamente. I ricorrenti hanno depositato in giudizio una scrittura privata rubricata come “accordo” che risulta essere estranea al procedimento di mediazione. Infatti, pur riportando nell’intestazione la dicitura “organismo di mediazione dell’ordine degli avvocati di Modena”, risulta che non abbia partecipato alla redazione della stessa il mediatore designato per le procedure di mediazione instaurate tra le parti e rubricate col n. 426 e 423 del 2023
Sulla base dei principi generali recati dagli artt. 1362 c.c. e 1366 c.c. viene rigettata l’eccezione di parte convenuta secondo cui l’accordo in questione sarebbe estraneo al mondo del giuridicamente rilevante, essendo un mero “documento volto a delineare i confini di un’eventuale definizione bonaria della vicenda”. Risulta evidente, infatti, dall’esame del senso letterale delle parole usate, che le parti volessero, tramite un accordo da inquadrare nell’alveo della c.d. transazione, porre fine a delle controversie da cui erano scaturiti i procedimenti incardinati presso l’organismo di mediazione
Ulteriori argomentazioni per rigettare l’eccezione del convenuto sono tratte dagli art. 1366 c.c., art. 1321 c.c. e art. 1350 n. 12 c.c.: la firma, ad opera delle parti, del documento contrattuale comporta la prova della raggiunta convergenza delle varie volontà.
Viene rigettata anche l’eccezione di nullità delle note scritte depositate da parte ricorrente per inosservanza delle forme telematiche dettate per il deposito degli atti, in quanto l’art. 156 c.p.c. consente di considerare raggiunto lo scopo. Il ricorso viene accolto e il convenuto condannato alle spese.°
  • Avv. Giuseppe Ianni

    Genova

    Avvocato, ho conseguito un Master in "Giurista d`Impresa" e uno in "Comunicazione e produzione radiofonica e televisiva"; divenuto poi Avvocato Negoziatore, mi sono in seguito appassionato alla mediazione in quanto attività efficace, semplice, informale e riservata. La mediazione riesce ad intervenire adeguatamente nella gestione del conflitto facendo sì che la parte sia ascoltata circa i suoi effettivi interessi e bisogni e diventi la reale protagonista di quello che sarà l`accordo finale, senza forzature. Il cliente che dovesse rivolgersi a me troverebbe una persona accogliente, in ascolto, rispettosa e sempre disponibile ad aiutarlo a trovare diverse opzioni, che possano poi portarlo ad una soluzione soddisfacente.

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