Tribunale di Bari, 04.08.2025, sentenza n. 3025, giudice Vincenzo Lullo
In una controversia condominiale avente ad oggetto la nullità, l'invalidità e/o annullabilità della delibera assembleare del 30.04.2021 (tra le doglianze anche lo svolgimento dell’assemblea in videoconferenza), il Condominio convenuto chiedeva, in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'impugnazione della deliberazione assembleare per decadenza del termine previsto dall'art. 1137 c.c. in relazione agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 28/2010 e nel merito il rigetto della domanda.
Il primo motivo viene rigettato in quanto ai sensi delll'art. 66 u.c. att. la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza, modalità precedentemente approvata dai condòmini.
L’eccezione di decadenza formulata dal Condominio presuppone che la delibera sia annullabile e, sulla base dei principi enucleati da Cassazione Sezioni Unite n. 9839/2021, la delibera contestata rientra fra quelle annullabili (approvazione bilancio consuntivo gestione condominiale e rendiconto).
L’eccezione viene ritenuta fondata in quanto l’impugnazione è tardiva ai sensi dell'art. 1137 c.c.. coordinato con gli artt. 5 comma 1 e 2, art. 6 (durata tre mesi prorogabile di tre mesi) e art. 8 comma 2 del D.Lgs. 28/2010 applicabile ratione temporis (ante Riforma Cartabia). Il tribunale rileva che l'effetto sospensivo sulla decadenza dell'avvio del procedimento, quindi, è limitato nel tempo: dall'analisi della normativa non si può sostenere che il procedimento di mediazione potrebbe indefinitamente tenere aperto l'effetto sospensivo portato dall'art. 8 comma 2 perché certamente le parti possono proseguire la mediazione oltre il termine di sei mesi ma non possono conservare gli effetti impeditivi della decadenza, perché una indefinita durata della mediazione sarebbe in contrasto sia con il testo letterale delle norme che con la stessa logica e finalità della mediazione che è quella di giungere ad una rapida definizione delle controversie e non a prolungarle nel tempo. La decadenza dall'impugnazione della deliberazione assembleare non può essere incerta ed indeterminata, subordinata e rimessa alla potestà delle parti di tenere aperto indefinitamente il procedimento di mediazione, perché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della norma decadenziale.
Nella fattispecie il procedimento di mediazione è stato avviato il 1.06.2021 e si è concluso negativamente il 31.05.2022 (11 mesi). La deliberazione assembleare impugnata è del 30.04.2021 e la comunicazione della domanda di mediazione è intervenuta il 01.06.2021, sicché il termine di scadenza dell'opposizione, per effetto della pendenza del procedimento di mediazione, era differito di tre mesi per legge e quindi al 01.09.2021 (termine escluso dalla sospensione feriale).
Entro il termine perentorio di trenta giorni da tale data gli attori avrebbero, pertanto, dovuto impugnare giudizialmente la deliberazione a prescindere dalla pendenza del procedimento di mediazione che, certamente, avrebbero potuto tenere aperto. L' impugnazione, invece, è stata proposta il 29.06.2022, decorsi circa 14 mesi dalla deliberazione condominiale, e dunque ben oltre il termine perentorio di decadenza stabilito dalla legge.°
Il primo motivo viene rigettato in quanto ai sensi delll'art. 66 u.c. att. la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza, modalità precedentemente approvata dai condòmini.
L’eccezione di decadenza formulata dal Condominio presuppone che la delibera sia annullabile e, sulla base dei principi enucleati da Cassazione Sezioni Unite n. 9839/2021, la delibera contestata rientra fra quelle annullabili (approvazione bilancio consuntivo gestione condominiale e rendiconto).
L’eccezione viene ritenuta fondata in quanto l’impugnazione è tardiva ai sensi dell'art. 1137 c.c.. coordinato con gli artt. 5 comma 1 e 2, art. 6 (durata tre mesi prorogabile di tre mesi) e art. 8 comma 2 del D.Lgs. 28/2010 applicabile ratione temporis (ante Riforma Cartabia). Il tribunale rileva che l'effetto sospensivo sulla decadenza dell'avvio del procedimento, quindi, è limitato nel tempo: dall'analisi della normativa non si può sostenere che il procedimento di mediazione potrebbe indefinitamente tenere aperto l'effetto sospensivo portato dall'art. 8 comma 2 perché certamente le parti possono proseguire la mediazione oltre il termine di sei mesi ma non possono conservare gli effetti impeditivi della decadenza, perché una indefinita durata della mediazione sarebbe in contrasto sia con il testo letterale delle norme che con la stessa logica e finalità della mediazione che è quella di giungere ad una rapida definizione delle controversie e non a prolungarle nel tempo. La decadenza dall'impugnazione della deliberazione assembleare non può essere incerta ed indeterminata, subordinata e rimessa alla potestà delle parti di tenere aperto indefinitamente il procedimento di mediazione, perché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della norma decadenziale.
Nella fattispecie il procedimento di mediazione è stato avviato il 1.06.2021 e si è concluso negativamente il 31.05.2022 (11 mesi). La deliberazione assembleare impugnata è del 30.04.2021 e la comunicazione della domanda di mediazione è intervenuta il 01.06.2021, sicché il termine di scadenza dell'opposizione, per effetto della pendenza del procedimento di mediazione, era differito di tre mesi per legge e quindi al 01.09.2021 (termine escluso dalla sospensione feriale).
Entro il termine perentorio di trenta giorni da tale data gli attori avrebbero, pertanto, dovuto impugnare giudizialmente la deliberazione a prescindere dalla pendenza del procedimento di mediazione che, certamente, avrebbero potuto tenere aperto. L' impugnazione, invece, è stata proposta il 29.06.2022, decorsi circa 14 mesi dalla deliberazione condominiale, e dunque ben oltre il termine perentorio di decadenza stabilito dalla legge.°
Si veda
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/delibere-condominiali-mediazione-non-e-salvacondotto-contro-decadenza-AHOU4SxC
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.