Tribunale Patti, Sentenza, 07.05.2025, n. 519; giudice: dott.ssa Concetta Alacqua
Questa la massima:
“Per l'esercizio dell'azione risarcitoria relativa al danno derivante da responsabilità sanitaria è prevista la possibilità di proporre preliminarmente ricorso ex art. 696-bis c.p.c. o di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. La mancata presentazione di un ricorso per la consulenza tecnica preventiva, se è stata esperita la mediazione obbligatoria, non rende improcedibile la domanda risarcitoria (art. 8 l. n. 24 del 2017)”.
Un paziente agiva in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria contro il chirurgo e la struttura ospedaliera.
Le parti convenute chiedevano, tra l’altro, l’autorizzazione a chiamare in garanzia le rispettive compagnie assicurative. In via preliminare, deducevano l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 8 l. n. 24 del 2017.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e mediante c.t.u. medica sulla persona dell'attore.
All'udienza del 28.6.2024 il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale veniva accettata da tutte le parti in causa ad eccezione di una.
Il giudice, quindi, procedendo a decidere la causa ex art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del giudizio per inottemperanza del disposto di cui all'art. 8 l. n. 24 del 2017 sollevata dalle parti convenute.
Infatti, come si osserva in sentenza, tale disposizione, applicabile al caso di specie, statuisce che "chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. É fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28".
Dalla lettura del dato normativo emerge chiaramente che, ai fini della procedibilità dell'azione risarcitoria scaturente da responsabilità medica, è prevista la possibilità, alternativa, o di proporre ricorso ex art. 669-bis c.p.c. o di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il giudice dunque chiarisce che, nel caso di specie, il ricorrente - avendo esperito il tentativo di mediazione obbligatoria - ha correttamente adempiuto al prescritto onere procedurale.
“Per l'esercizio dell'azione risarcitoria relativa al danno derivante da responsabilità sanitaria è prevista la possibilità di proporre preliminarmente ricorso ex art. 696-bis c.p.c. o di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. La mancata presentazione di un ricorso per la consulenza tecnica preventiva, se è stata esperita la mediazione obbligatoria, non rende improcedibile la domanda risarcitoria (art. 8 l. n. 24 del 2017)”.
Un paziente agiva in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria contro il chirurgo e la struttura ospedaliera.
Le parti convenute chiedevano, tra l’altro, l’autorizzazione a chiamare in garanzia le rispettive compagnie assicurative. In via preliminare, deducevano l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 8 l. n. 24 del 2017.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e mediante c.t.u. medica sulla persona dell'attore.
All'udienza del 28.6.2024 il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale veniva accettata da tutte le parti in causa ad eccezione di una.
Il giudice, quindi, procedendo a decidere la causa ex art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del giudizio per inottemperanza del disposto di cui all'art. 8 l. n. 24 del 2017 sollevata dalle parti convenute.
Infatti, come si osserva in sentenza, tale disposizione, applicabile al caso di specie, statuisce che "chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. É fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28".
Dalla lettura del dato normativo emerge chiaramente che, ai fini della procedibilità dell'azione risarcitoria scaturente da responsabilità medica, è prevista la possibilità, alternativa, o di proporre ricorso ex art. 669-bis c.p.c. o di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il giudice dunque chiarisce che, nel caso di specie, il ricorrente - avendo esperito il tentativo di mediazione obbligatoria - ha correttamente adempiuto al prescritto onere procedurale.
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.