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Solo la comunicazione del deposito della domanda di mediazione e l’allegazione della medesima, contenente anche la causa petendi, interrompe il termine decadenziale ex art. 1137, 2° comma, c.c.

Autore Donato Mele Mongiò

21 05m 24

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Tribunale di Aosta, 28.04.2023, sentenza n. 147, Giudice Estensore Simona Modolo

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione della delibera condominiale.

Parte attrice deduceva, tra le varie, che il Condominio convenuto non aveva partecipato alla mediazione, mentre parte convenuta eccepiva l’improcedibilità dell’azione per decadenza dal termine ex art. 1137 cc.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • non è sufficiente che parte attrice depositi la domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione entro il termine di Legge;
  • neppure è sufficiente che la stessa parte comunichi all'altra di avere deposito la domanda, senza provvedere contestualmente ad allegarla;
  • nel caso di specie, parte attrice si è limitata a comunicare tempestivamente alla parte convenuta di avere depositato la domanda di mediazione;
  • tuttavia, la domanda di mediazione è generica e priva di indicazione della causa petendi;
  • peraltro, l'allegazione della domanda non può limitarsi all'indicazione della norma violata, ma deve comprendere anche l'esplicazione delle ragioni dell’istanza;
  • non è pervenuta al convenuto alcuna comunicazione idonea a sospendere il termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera.
 
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda attorea per violazione del termine ex art. 1337, 2° comma, c.c. e condannato parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta.*
 
  • Avv. Donato Mele Mongiò

    Lecce

    Iscritto nell Albo degli Avvocati presso la Corte d Appello di Lecce dal 15.9.99, ha partecipato a numerosi seminari e corsi di aggiornamento in Diritto e Procedura Civile, Diritto Amministrativo e Contabilità di Stato. Svolge intensa attività stragiudiziale, particolarmente in materia contrattuale e difesa in materia fallimentare, esecutiva, contrattuale, agraria, successoria ed è un fermo sostenitorte della definizione conciliativa delle vertenze. Ha esercitato per molti anni la carriera universitaria come Cultore di Diritto Amministrativo con il prof. Ernesto Sticchi Damiani e di Contabilità di Stato con il prof. Eugenio F. Schlitzer presso la Università di Lecce. Titoli pubblicati : - Le eccezioni all obbligo di avviso dell avvio del procedimento amministrativo ex art.7 L. 241/90 in Quaderni del Corso di Laurea in Giurisprudenza n.1/1997, Argo ; - Il giudizio di conto nella recente evoluzione normativa : in La finanza locale, rivista mensile di contabilità e tributi degli enti locali e delle regioni, n.11 Novembre 1998, Maggioli.

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