Tribunale di Aosta, 28.04.2023, sentenza n. 147, Giudice Estensore Simona Modolo
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione della delibera condominiale.
Parte attrice deduceva, tra le varie, che il Condominio convenuto non aveva partecipato alla mediazione, mentre parte convenuta eccepiva l’improcedibilità dell’azione per decadenza dal termine ex art. 1137 cc.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Parte attrice deduceva, tra le varie, che il Condominio convenuto non aveva partecipato alla mediazione, mentre parte convenuta eccepiva l’improcedibilità dell’azione per decadenza dal termine ex art. 1137 cc.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- non è sufficiente che parte attrice depositi la domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione entro il termine di Legge;
- neppure è sufficiente che la stessa parte comunichi all'altra di avere deposito la domanda, senza provvedere contestualmente ad allegarla;
- nel caso di specie, parte attrice si è limitata a comunicare tempestivamente alla parte convenuta di avere depositato la domanda di mediazione;
- tuttavia, la domanda di mediazione è generica e priva di indicazione della causa petendi;
- peraltro, l'allegazione della domanda non può limitarsi all'indicazione della norma violata, ma deve comprendere anche l'esplicazione delle ragioni dell’istanza;
- non è pervenuta al convenuto alcuna comunicazione idonea a sospendere il termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda attorea per violazione del termine ex art. 1337, 2° comma, c.c. e condannato parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta.*
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