Tribunale di Savona, 05.12.2023, decreto RG. 844/2021, Giudice Estensore Maria Clementina Traverso
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di liquidazione del compenso dell’avvocato per l’assistenza legale prestata in sede di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
L'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Savona e la Ragioneria della Corte d’Appello di Genova censurava il decreto di liquidazione nella parte in cui aveva riconosciuto il compenso per l’attività di mediazione.
In merito, il Tribunale di Savona ha così statuito:
L'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Savona e la Ragioneria della Corte d’Appello di Genova censurava il decreto di liquidazione nella parte in cui aveva riconosciuto il compenso per l’attività di mediazione.
In merito, il Tribunale di Savona ha così statuito:
- L’attività giudiziale ricomprende anche le attività svolte in vista di una successiva attività giudiziaria;
- si intendono giudiziali anche le attività stragiudiziali strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, che vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali;
- l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità dell'azione e il mancato esperimento comporta la decadenza dalla possibilità di agire in giudizio;
- la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore non può essere riconosciuta solo in caso di esito positivo della mediazione.
Per tali motivi, il Tribunale ha confermato il decreto di liquidazione delle spese, non ravvisando nel medesimo alcun errore materiale. *
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