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Per il Tribunale di Napoli improcedibile la domanda se in mediazione compare solo il difensore sprovvisto di procura notarile, in una controversia condominiale

Autore Fabrizia Resta

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Tribunale di Napoli, Sez. VI, 18.10.2024, sentenza n. 8893, giudice Giovanni Giordano

In una impugnazione di delibera assembleare avente ad oggetto la liberazione del cortile condominiale da mezzi di trasporto vari, costituitosi in giudizio il Condominio unitamente ad altri condòmini quali interventori, eccepiva l'improcedibilità dell'azione proposta per mancato esperimento del previo tentativo obbligatorio di mediazione, l'inammissibilità dell'impugnativa in quanto proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2°, cod. civ., l'infondatezza nel merito, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inidoneità del cortile alla sosta dei veicoli o, nel diverso caso di idoneità, per la regolamentazione giudiziale di detto utilizzo.
Constatato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, veniva concesso dal G.I. termine per la sua introduzione cui parte attrice provvedeva, ma il relativo procedimento si concludeva, seppure dopo alcuni incontri, con verbale negativo. All’udienza successiva i convenuti, nel costituirsi a mezzo di nuovo difensore, insistevano nell' eccezione di improcedibilità della domanda.
La domanda viene dichiarata improcedibile stante l’assenza personale degli attori ai due incontri di mediazione e la presenza del difensore in virtù della procura ad litem. Il giudice aderisce all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 27.03.2019 n. 8473; Cass. Civ. 18068/2019; Cass. Civ. 23002/2019) e di merito (Tribunale di Milano, sentenza del 11.02.2020; Tribunale di Treviso, sentenza del 18.06.2020; Corte di Appello di L'Aquila, sentenza del 15.07.2021; Tribunale di Torino, sentenza n. 3922 del 12.08.2019; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3227 del 29.09.2020; Tribunale di Caltagirone, sentenza n. 459 del 17.11.2021; Tribunale di Foggia, sentenza del 28.12.2021; Tribunale di Palmi, sentenza del 29.12.2021) e ritiene non assolta la condizione di procedibilità “per la mancata personale partecipazione degli attori agli incontri di mediazione e non avendo essi rilasciato al proprio delegato/difensore idonea procura speciale attributiva di poteri sostanziali autenticata da pubblico ufficiale, non potendosi tale potere conferire con la procura ad litem ed autenticata dal difensore medesimo”.
Solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi. Le spese vengono compensate.°
 
  • Avv. Fabrizia Resta

    Lecce

    Ho deciso di diventare mediatore nel 2011. In tutta la mia storia professionale non ho mai smesso di credere quanto sia importante spingere le persone a muoversi oltre la sfera individuale, consentendo loro di riappropriarsi della propria responsabile capacità decisionale. Ho studiato e studio diritto dai tempi dell`università, sono avvocato dal 1993. Ho seguito il contenzioso nei primi anni di formazione e questo periodo mi è servito a capire che non sono fatta per litigare, ma per rielaborare il dialogo e la comunicazione al fine di raggiungere un accordo. Ho iniziato il tirocinio nello studio notarile nel 1989 e dal 1993 ho svolto e svolgo la mia attività in quest`ambito. La casistica umana mi arricchisce e l`esperienza maturata finora mi è servita molto. Cerco continuamente di perfezionarmi in organizzazione, comprensione e tolleranza. Un cliente dovrebbe scegliermi per l`entusiasmo e l`onestà morale che dedico alla mia missione lavorativa.

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