Tribunale di Milano, 23.07.2025, sentenza n. 6158; giudice: dott.ssa Ada Favarolo
Un cliente agisce contro il suo istituto di credito per una presunta gestione illegittima del suo rapporto di credito, culminata con la segnalazione alla Centrale dei Rischi Finanziari (CRIF) e con la revoca degli affidamenti.
Il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la banca al pagamento di € 6.764,00 e al risarcimento dei danni. Il cliente fa presente di aver sempre operato entro i limiti degli affidamenti concessi
La banca, nel costituirsi in giudizio, chiede il rigetto delle domande del ricorrente, eccependo la legittimità del suo operato.
Il Tribunale rigetta la domanda, ma decide di condannare la banca al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore dell’Erario per non aver partecipato al primo incontro di mediazione.
È questo l’aspetto cruciale della decisione, che sottolinea l’importanza di tale adempimento. Il Tribunale osserva che non può ritenersi sufficiente la circostanza che la società resistente abbia comunque comunicato l’intenzione di non voler partecipare alla procedura, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in giudizio. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “[i]n caso di mediazione obbligatoria, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata” (così, Tribunale di Vasto, ordinanza 6 dicembre 2016). Ne discende che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
Ergo: il dissenso deve essere espresso in modo consapevole e informato, e ciò può avvenire solo prendendo parte all’incontro iniziale con il mediatore. La mancata partecipazione, se non per un motivo di forza maggiore, comporta quindi una condanna. Del resto, l’adesione a questo passaggio non è una semplice formalità, ma un obbligo procedurale serio, che mira a favorire la composizione stragiudiziale delle liti. La sanzione, pari al doppio del contributo unificato, serve infatti a incentivare una partecipazione attiva e costruttiva delle parti.
Il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la banca al pagamento di € 6.764,00 e al risarcimento dei danni. Il cliente fa presente di aver sempre operato entro i limiti degli affidamenti concessi
La banca, nel costituirsi in giudizio, chiede il rigetto delle domande del ricorrente, eccependo la legittimità del suo operato.
Il Tribunale rigetta la domanda, ma decide di condannare la banca al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore dell’Erario per non aver partecipato al primo incontro di mediazione.
È questo l’aspetto cruciale della decisione, che sottolinea l’importanza di tale adempimento. Il Tribunale osserva che non può ritenersi sufficiente la circostanza che la società resistente abbia comunque comunicato l’intenzione di non voler partecipare alla procedura, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in giudizio. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “[i]n caso di mediazione obbligatoria, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata” (così, Tribunale di Vasto, ordinanza 6 dicembre 2016). Ne discende che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
Ergo: il dissenso deve essere espresso in modo consapevole e informato, e ciò può avvenire solo prendendo parte all’incontro iniziale con il mediatore. La mancata partecipazione, se non per un motivo di forza maggiore, comporta quindi una condanna. Del resto, l’adesione a questo passaggio non è una semplice formalità, ma un obbligo procedurale serio, che mira a favorire la composizione stragiudiziale delle liti. La sanzione, pari al doppio del contributo unificato, serve infatti a incentivare una partecipazione attiva e costruttiva delle parti.
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