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Ordinanza di mediazione delegata della Corte d’Appello di Roma sezione specializzata in materia di impresa in applicazione del Protocollo ConSenso

Autore Rossana Delbarba

25 07m 25

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Corte di Appello di Roma, Sez. II, specializzata in materia di impresa, 20.05.2025, ordinanza n. 1822, giudice Gianna Maria Zannella

L’ordinanza della giudice Zannella, in applicazione del progetto “Con-Senso”, volto a promuovere la mediazione demandata e la formazione dei funzionari addetti all’Ufficio per il processo, dispone l’invio delle parti in mediazione demandata in un giudizio d’appello relativo a rapporti bancari, quindi su diritti disponibili.
Richiamati gli articoli 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs. 28/2010, viene evidenziato che:
  • La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità.
  • Le parti devono partecipare personalmente, assistite dai propri avvocati.
  • La mancata partecipazione ingiustificata comporta sanzioni processuali (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010).
  • La mediazione può offrire vantaggi economici e fiscali.
  • Il mediatore può avvalersi di consulenti tecnici (art. 8, co. 7 D.Lgs. 28/2010).
Pertanto, la Corte dispone che:
  • Le parti attivino tempestivamente la mediazione nel termine massimo di durata di cui all'articolo 6, comma 1 del D.Lgs n. 28/2010 (non entro 15 giorni) e depositino l’esito almeno 10 giorni prima dell’udienza.
  • Gli avvocati informino per iscritto i clienti della necessità di partecipazione effettiva e cooperando in buona fede e lealmente nel perseguimento di un accordo conciliativo, oltre che delle conseguenze in caso di mancata o irrituale partecipazione (art. 12bis D.Lgs n. 28/2010);
  • le parti informino la Corte dell'esito del procedimento di mediazione mediante apposita nota da depositare unitamente alla copia completa del verbale di mediazione e, qualora le parti lo convengano, l’eventuale relazione di cui all’art. 8, comma 7 del D.Lgs n. 28/2010, almeno 10 giorni prima dell’udienza, tenendo presente quanto stabilito dagli articoli 12 bis e 13 del D. Lgs. n.28/2010 e nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 28/2010.
La Corte si riserva ulteriori provvedimenti in base all’esito della mediazione.°
  • Avv. Rossana Delbarba

    Brescia

    Si sa, l Italia è conosciuta nel mondo per la buona cucina, l arte e la cultura, il calcio, la bellezza e . per i LITIGI! Già, perché gli italiani sono creativi, generosi, simpatici, passionali, ma anche testardi, contraddittori e individualisti. Ed è proprio la nostra indole a portarci ad avere numerosi contrasti e diverbi che spesso finiscono nelle aule giudiziarie. Tutto questo ha generato in me la curiosità di conoscere la Legge; così, nel 2006 mi sono laureata in giurisprudenza presso l`università degli Studi di Brescia e poi mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Santa Cruz de la Palma (ES) e all Albo degli Avvocati di Brescia come Avvocato Stabilito. Mi occupo in prevalenza di diritto civile ed, in particolare, di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, risarcimento danni da responsabilità medica, condominio e diritto di famiglia. Ho redatto articoli per la rivista on line Oltre il diritto e nell`anno 2016 sono stata socio sostenitore dell`Asso-consum. E poi la svolta con il corso di formazione per mediatore Civile e Commerciale e quello di aggiornamento e formazione organizzato da 101 Mediatori in quel di Torino. Da allora qualcosa è cambiato: sono stata formata per combattere e fare la guerra , ma la mediazione mi concede la possibilità di fare emergere altri aspetti quali, ad esempio, la capacità di ascolto e di empatia. Sono convinta che la mediazione sia un ottimo strumento per portare alla luce tutte le questioni non solo giuridiche, ma anche umane e personali e per giungere ad un accordo scelto e voluto dalle parti, con il quale non vi sia un vincitore e un perdente ma due vincitori!

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