Corte d’appello di Napoli, sez. VI civ., ordinanza 22/4/2024, n. 1176; presidente-relatore: dott.ssa Assunta D’Amore
Commento:
La sentenza in commento precisa che tra le materie indicate nell'art. 5, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010, vi è quella del condominio, ad eccezione che dei casi elencati al comma 6°, lett. f) ovvero nei “procedimenti in camera di consiglio” fra i quali vi è compresa la revoca giudiziaria dell'amministratore di condominio.
Spiega infatti la corte che la previsione della mediazione quale condizione di procedibilità a carico di colui che “intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio” non si applica al procedimento di revoca dell’amministratore di condominio ai sensi del combinato disposto degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., non avendo carattere contenzioso.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella pronuncia, il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche di compromissione della stessa) pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini e amministratori, non ha carattere decisorio, ma non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide (Cass., ord., n. 14524/2011; Cass. n. 1569/2024).
Si tratta, pur sempre, di un provvedimento disposto nell’interesse della corretta amministrazione di un condominio che si esaurisce in una misura provvisoria e che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non viene pronunciato per definire un conflitto tra parti contrapposte e non ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale. _
La sentenza in commento precisa che tra le materie indicate nell'art. 5, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010, vi è quella del condominio, ad eccezione che dei casi elencati al comma 6°, lett. f) ovvero nei “procedimenti in camera di consiglio” fra i quali vi è compresa la revoca giudiziaria dell'amministratore di condominio.
Spiega infatti la corte che la previsione della mediazione quale condizione di procedibilità a carico di colui che “intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio” non si applica al procedimento di revoca dell’amministratore di condominio ai sensi del combinato disposto degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., non avendo carattere contenzioso.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella pronuncia, il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche di compromissione della stessa) pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini e amministratori, non ha carattere decisorio, ma non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide (Cass., ord., n. 14524/2011; Cass. n. 1569/2024).
Si tratta, pur sempre, di un provvedimento disposto nell’interesse della corretta amministrazione di un condominio che si esaurisce in una misura provvisoria e che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non viene pronunciato per definire un conflitto tra parti contrapposte e non ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale. _
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.