Tribunale Di Palmi, 2.10.2023, sentenza n. 721, giudice Stefania Bagnoli
In una controversia tra coeredi e una Banca, due fratelli agivano contro la sorella e la banca in seguito al mancato rispetto di un accordo di divisione ereditaria di beni caduti in successione alla morte della loro madre (secondo il quale la sorella avrebbe dovuto smobilizzare il deposito titoli presso la Banca e trattenere per sé una somma). I fratelli lamentavano che la Banca, pur in assenza di procura speciale all’incasso, avesse consegnato alla sorella l’intera somma, e che la sorella si fosse appropriata illecitamente dell’importo intero, senza provvedere a corrispondere ai germani il dovuto.
I fratelli agivano contro la sorella e la Banca per la restituzione delle somme indebitamente consegnate ed illecitamente percepite e trattenute, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento sino all’effettivo soddisfo. Sia la Banca che la sorella convenute eccepivano in via preliminare l’improcedibilità della domanda avendo i fratelli promosso l’azione senza intraprendere la necessaria procedura di mediazione.
La giudice osserva che la controversia, pur attenendo alla materia di pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c., riguarda questioni relative alle “successioni ereditarie” ed ai “contratti bancari e finanziari”,
ossia a materie nelle quali, ai sensi del vigente art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, l'esperimento della
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, concede alle parti il termine di 15 giorni per avviare la procedura.
Veniva esperita la mediazione avanti all’Organismo di Mediazione del Foro di Palmi ma non risultava depositata agli atti la procura conferita dai fratelli all’avvocato per farsi rappresentare nel suddetto procedimento. Il giudice pertanto richiede il deposito di tale procura.
Dopo un’attenta disamina della normativa e della giurisprudenza di legittimità (Cass 7 Marzo 2019, n. 8473 e di merito (ex multis: Trib. Roma 12 Giugno 2019 e 27 Giugno 2019, Trib. Modena 30 Ottobre 2019, Trib. Fermo n. 621/2019, Trib. Salerno 15 Gennaio 2020 e 11 Marzo 2020, Trib. Milano 11 Febbraio 2020, Trib. Cosenza 4 Marzo 2020, Trib. Napoli n. 3514/2020, Trib. Forlì n. 130/2021, Trib. Monza n. 793/2021, Trib. Crotone n. 8/2021, Trib. Velletri 21 Gennaio 2021, Trib. Perugia 25 Marzo 2021, Trib Castrovillari 28 Maggio 2021, Trib. Firenze 5 Luglio 2021, Trib. Pavia 12 Settembre 2021, Trib. Milano 7980/2021 e Trib. Castrovillari n. 6180/2023; Corte d’Appello di Napoli, Sez. II, con sentenza del 29 Settembre 2020, n. 3227; Trib. Vasto 9 Marzo 2015, Trib. Firenze ord. 19 Marzo 2014, Trib. Milano ord. 7 Maggio 2015, Trib. Firenze n. 3497/2015, Trib. Firenze n. 3902/2016 e Trib. Roma n. 8554/2016, ivi richiamate, nonché, ex multis: Trib. Verona 26 Novembre 2019, Trib. Salerno 15 Gennaio 2020 cit., Trib. Treviso 18 Giugno 2020, Trib. Ascoli Piceno 26 Giugno 2020, Trib. Castrovillari n. 686/2020, Trib. Crotone n. 8/2021 cit., Trib. Milano n. 7980/2021 cit. e Trib. Teramo 24 Giugno 2022) in tema di procura, la giudice ritiene nella specie la domanda improcedibile in quanto i fratelli non avevano presenziato personalmente e l’avvocato era provvisto di procure da lui stesso autenticate. La giudice ricorda che la procura speciale non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Viene inoltre respinta la richiesta degli attori di essere rimessi in termini al fine di consentire ai propri assistiti di presenziare personalmente alla procedura essendo gli stessi residenti in Francia. Non è previsto che il tribunale possa assegnare il termine di 15 giorni per esperire la mediazione per più di una volta.
La giudice inoltre ritiene che la mancata realizzazione della condizione di procedibilità, in quanto eccezione in senso lato, sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, giusta i principi di diritto
fissati dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Il Tribunale dichiara dunque improcedibile la domanda e ritiene sussistenti le “eccezionali ragioni” (Corte Cost. n. 77/2018 e Cass. Civ. n. 4360/2019) che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.°
I fratelli agivano contro la sorella e la Banca per la restituzione delle somme indebitamente consegnate ed illecitamente percepite e trattenute, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento sino all’effettivo soddisfo. Sia la Banca che la sorella convenute eccepivano in via preliminare l’improcedibilità della domanda avendo i fratelli promosso l’azione senza intraprendere la necessaria procedura di mediazione.
La giudice osserva che la controversia, pur attenendo alla materia di pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c., riguarda questioni relative alle “successioni ereditarie” ed ai “contratti bancari e finanziari”,
ossia a materie nelle quali, ai sensi del vigente art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, l'esperimento della
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, concede alle parti il termine di 15 giorni per avviare la procedura.
Veniva esperita la mediazione avanti all’Organismo di Mediazione del Foro di Palmi ma non risultava depositata agli atti la procura conferita dai fratelli all’avvocato per farsi rappresentare nel suddetto procedimento. Il giudice pertanto richiede il deposito di tale procura.
Dopo un’attenta disamina della normativa e della giurisprudenza di legittimità (Cass 7 Marzo 2019, n. 8473 e di merito (ex multis: Trib. Roma 12 Giugno 2019 e 27 Giugno 2019, Trib. Modena 30 Ottobre 2019, Trib. Fermo n. 621/2019, Trib. Salerno 15 Gennaio 2020 e 11 Marzo 2020, Trib. Milano 11 Febbraio 2020, Trib. Cosenza 4 Marzo 2020, Trib. Napoli n. 3514/2020, Trib. Forlì n. 130/2021, Trib. Monza n. 793/2021, Trib. Crotone n. 8/2021, Trib. Velletri 21 Gennaio 2021, Trib. Perugia 25 Marzo 2021, Trib Castrovillari 28 Maggio 2021, Trib. Firenze 5 Luglio 2021, Trib. Pavia 12 Settembre 2021, Trib. Milano 7980/2021 e Trib. Castrovillari n. 6180/2023; Corte d’Appello di Napoli, Sez. II, con sentenza del 29 Settembre 2020, n. 3227; Trib. Vasto 9 Marzo 2015, Trib. Firenze ord. 19 Marzo 2014, Trib. Milano ord. 7 Maggio 2015, Trib. Firenze n. 3497/2015, Trib. Firenze n. 3902/2016 e Trib. Roma n. 8554/2016, ivi richiamate, nonché, ex multis: Trib. Verona 26 Novembre 2019, Trib. Salerno 15 Gennaio 2020 cit., Trib. Treviso 18 Giugno 2020, Trib. Ascoli Piceno 26 Giugno 2020, Trib. Castrovillari n. 686/2020, Trib. Crotone n. 8/2021 cit., Trib. Milano n. 7980/2021 cit. e Trib. Teramo 24 Giugno 2022) in tema di procura, la giudice ritiene nella specie la domanda improcedibile in quanto i fratelli non avevano presenziato personalmente e l’avvocato era provvisto di procure da lui stesso autenticate. La giudice ricorda che la procura speciale non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Viene inoltre respinta la richiesta degli attori di essere rimessi in termini al fine di consentire ai propri assistiti di presenziare personalmente alla procedura essendo gli stessi residenti in Francia. Non è previsto che il tribunale possa assegnare il termine di 15 giorni per esperire la mediazione per più di una volta.
La giudice inoltre ritiene che la mancata realizzazione della condizione di procedibilità, in quanto eccezione in senso lato, sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, giusta i principi di diritto
fissati dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Il Tribunale dichiara dunque improcedibile la domanda e ritiene sussistenti le “eccezionali ragioni” (Corte Cost. n. 77/2018 e Cass. Civ. n. 4360/2019) che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.°
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