Tribunale di Velletri, 21.12.2024, sentenza n. 2626, giudice Sonia Piccinni
La controversia ha ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex art. 1051 c.c. per consentire l’accesso ad un fondo intercluso a causa di uno smottamento del terreno. Il giudizio era stato preceduto da un infruttuoso tentativo di conciliazione svoltosi sei (6) anni prima. Le signore convenute lamentavano che tale mediazione avesse perso la sua efficacia ai fini della proposizione della domanda giudiziale. Tale eccezione viene ritenuta priva di pregio.
È documentalmente provata la preventiva instaurazione del procedimento di cui al D.Lgs. n. 28/2010, conclusosi con verbale del 26.11.2013, attestante l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra le parti. Il tribunale ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge, risultando del tutto irrilevante che il relativo procedimento si sia svolto diversi anni prima dell'instaurazione del giudizio, non sussistendo alcuna disposizione normativa che prescriva la caducazione o l'inefficacia degli effetti della mediazione per mero decorso temporale.
Nel merito, la domanda viene ritenuta fondata e meritevole di accoglimento pertanto il tribunale, previo pagamento da parte dell'attore in favore delle convenute della somma di Euro 5.462,55 a titolo di indennità, dichiara costituita la servitù di passaggio (il ctu ha accertato che il fondo di proprietà di parte attrice è intercluso in senso assoluto e che l'unica soluzione possibile, che rispetti il criterio del c.d. "minimo mezzo" è quella di accedere attraverso la proprietà delle convenute).°
È documentalmente provata la preventiva instaurazione del procedimento di cui al D.Lgs. n. 28/2010, conclusosi con verbale del 26.11.2013, attestante l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra le parti. Il tribunale ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge, risultando del tutto irrilevante che il relativo procedimento si sia svolto diversi anni prima dell'instaurazione del giudizio, non sussistendo alcuna disposizione normativa che prescriva la caducazione o l'inefficacia degli effetti della mediazione per mero decorso temporale.
Nel merito, la domanda viene ritenuta fondata e meritevole di accoglimento pertanto il tribunale, previo pagamento da parte dell'attore in favore delle convenute della somma di Euro 5.462,55 a titolo di indennità, dichiara costituita la servitù di passaggio (il ctu ha accertato che il fondo di proprietà di parte attrice è intercluso in senso assoluto e che l'unica soluzione possibile, che rispetti il criterio del c.d. "minimo mezzo" è quella di accedere attraverso la proprietà delle convenute).°
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