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Nessuna disposizione normativa prevede la caducazione o l`inefficacia degli effetti della mediazione per mero decorso temporale

Autore Simona Guido

10 09m 25

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Tribunale di Velletri, 21.12.2024, sentenza n. 2626, giudice Sonia Piccinni

La controversia ha ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex art. 1051 c.c. per consentire l’accesso ad un fondo intercluso a causa di uno smottamento del terreno. Il giudizio era stato preceduto da un infruttuoso tentativo di conciliazione svoltosi sei (6) anni prima. Le signore convenute lamentavano che tale mediazione avesse perso la sua efficacia ai fini della proposizione della domanda giudiziale. Tale eccezione viene ritenuta priva di pregio.
È documentalmente provata la preventiva instaurazione del procedimento di cui al D.Lgs. n. 28/2010, conclusosi con verbale del 26.11.2013, attestante l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra le parti. Il tribunale ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge, risultando del tutto irrilevante che il relativo procedimento si sia svolto diversi anni prima dell'instaurazione del giudizio, non sussistendo alcuna disposizione normativa che prescriva la caducazione o l'inefficacia degli effetti della mediazione per mero decorso temporale.
Nel merito, la domanda viene ritenuta fondata e meritevole di accoglimento pertanto il tribunale, previo pagamento da parte dell'attore in favore delle convenute della somma di Euro 5.462,55 a titolo di indennità, dichiara costituita la servitù di passaggio (il ctu ha accertato che il fondo di proprietà di parte attrice è intercluso in senso assoluto e che l'unica soluzione possibile, che rispetti il criterio del c.d. "minimo mezzo" è quella di accedere attraverso la proprietà delle convenute).°
  • Avv. Simona Guido

    Lecce

    Mi sono laureata presso l Università di Bologna nel 1993; sono avvocato dal 1996, abilitata al patrocinio presso Cassazione e Corti Superiori; sono Mediatore Familiare dal 2011. Mi sono sempre occupata della formazione degli avvocati mediante l organizzazione di corsi per la Formazione continua fin dal 2019 per conto di AFL (Associazione Forense Lecce), della quale mi sono pregiata di esserne Segretario generale dal 2015 al 2019 e di seguito in qualità di Consigliere dell`Ordine Avvocati Lecce, carica che ho rivestito per il quadriennio 2019-2022. Ho esercitato fin da subito la professione forense prediligendo il diritto di famiglia e le successioni ma anche contrattualistica e diritto del lavoro. Nell esercizio della professione, però, ho sentito ben presto che le materie incontrate offrivano strumenti parziali ed insufficienti a dirimere i conflitti. Ho ritenuto, pertanto, di dover integrare le conoscenze giuridiche con strumenti che mi permettessero di facilitare gli accordi e le conciliazioni, frequentando - per questo - il corso di specializzazione in Mediazione Familiare. Ritengo che la mediazione (familiare, civile - commerciale) sia uno strumento fondamentale perché permette alle persone di scegliere un accordo condiviso e di comprendere che possono disidentificarsi con gli interessi in gioco. Mi piace pensare che, come un alchimista, il mediatore abbia il compito di trasformare il conflitto in accordo!

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