Tribunale di Modena, 16.10.2025, sentenza n. 1190, giudice: dott. Roberto Masoni
La causa riguarda una domanda risarcitoria per responsabilità professionale odontoiatrica, con chiamata in garanzia dell’assicurazione.
All’esito della consulenza medico-legale, il giudice disponeva, con ordinanza, la mediazione demandata, accertando poi che nessuna parte aveva dato corso al procedimento.
Il Tribunale richiama il testo dell’art. 5-quater, norma di nuovo conio che, a suo dire, in caso di mancata ottemperanza all'ordine del giudice di esperire la mediazione delegata, contiene una “conseguenza tranchant”, non più rimessa alla discrezionalità del magistrato.
Il principio “forte”, affermato dal giudice è l’improcedibilità ab initio della domanda.
La sentenza richiama Cass., 27 luglio 2023, n. 22805, secondo cui: “quando la mediazione è disposta dal giudice la mancata ottemperanza a tale invito determina l'improcedibilità della domanda "ab initio" svolta e non dell'eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull'azione originaria e non sulla fase processuale nella quale viene accertata".
L’obiettivo è esplicito: trasformare la mediazione demandata in un segmento fisiologico del processo civile. Questa impostazione è coerente con la dottrina più recente, che qualifica la mediazione delegata come «strumento integrato nel processo civile» (v. D’Adamo, La giustizia integrata. La tutela dei diritti tra giurisdizione e metodi di risoluzione coessenziali delle controversie, Torino, 2023, p. 9) .
La logica è: la mediazione demandata è un ordine giudiziale, e non più un invito.
Tuttavia, sulle spese di lite, la pronuncia diverge da quanto stabilito nella coeva pronuncia del Tribunale di Patti n. 994/2025, poiché il Tribunale di Modena ritiene che l’improcedibilità per mancata mediazione demandata comporti la piena soccombenza dell’attrice, ritenuta “responsabile dell’azione giudiziale inefficace” e quindi tenuta a sopportare l’onere economico.
Il caso è particolarmente rilevante perché riguarda una controversia medica, settore in cui la mediazione è obbligatoria. Qui, però, la particolarità riguarda il fatto che il giudice non sospende il processo, fissando una nuova udienza, per consentire alle parti di esperire o concludere la mediazione obbligatoria ex lege, bensì prosegue il giudizio, disponendo poi la mediazione delegata dopo la CTU.
La decisione chiarisce quindi che: la mediazione demandata può essere disposta anche in materie già soggette a mediazione obbligatoria, quando quest’ultima non sia stata esperita o non sia stata ritenuta utile nella fase preliminare.
All’esito della consulenza medico-legale, il giudice disponeva, con ordinanza, la mediazione demandata, accertando poi che nessuna parte aveva dato corso al procedimento.
Il Tribunale richiama il testo dell’art. 5-quater, norma di nuovo conio che, a suo dire, in caso di mancata ottemperanza all'ordine del giudice di esperire la mediazione delegata, contiene una “conseguenza tranchant”, non più rimessa alla discrezionalità del magistrato.
Il principio “forte”, affermato dal giudice è l’improcedibilità ab initio della domanda.
La sentenza richiama Cass., 27 luglio 2023, n. 22805, secondo cui: “quando la mediazione è disposta dal giudice la mancata ottemperanza a tale invito determina l'improcedibilità della domanda "ab initio" svolta e non dell'eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull'azione originaria e non sulla fase processuale nella quale viene accertata".
L’obiettivo è esplicito: trasformare la mediazione demandata in un segmento fisiologico del processo civile. Questa impostazione è coerente con la dottrina più recente, che qualifica la mediazione delegata come «strumento integrato nel processo civile» (v. D’Adamo, La giustizia integrata. La tutela dei diritti tra giurisdizione e metodi di risoluzione coessenziali delle controversie, Torino, 2023, p. 9) .
La logica è: la mediazione demandata è un ordine giudiziale, e non più un invito.
Tuttavia, sulle spese di lite, la pronuncia diverge da quanto stabilito nella coeva pronuncia del Tribunale di Patti n. 994/2025, poiché il Tribunale di Modena ritiene che l’improcedibilità per mancata mediazione demandata comporti la piena soccombenza dell’attrice, ritenuta “responsabile dell’azione giudiziale inefficace” e quindi tenuta a sopportare l’onere economico.
Il caso è particolarmente rilevante perché riguarda una controversia medica, settore in cui la mediazione è obbligatoria. Qui, però, la particolarità riguarda il fatto che il giudice non sospende il processo, fissando una nuova udienza, per consentire alle parti di esperire o concludere la mediazione obbligatoria ex lege, bensì prosegue il giudizio, disponendo poi la mediazione delegata dopo la CTU.
La decisione chiarisce quindi che: la mediazione demandata può essere disposta anche in materie già soggette a mediazione obbligatoria, quando quest’ultima non sia stata esperita o non sia stata ritenuta utile nella fase preliminare.
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