Tribunale di Parma, 30.01.2023, sentenza n. 124, Giudice Estensore Nicola Sinisi
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di azione di riduzione per lesione di legittima e di scioglimento della comunione ereditaria.
La mediazione delegata si era conclusa negativamente per mancato raggiungimento dell’accordo, nonostante fosse stata anche esperita una consulenza tecnica di stima dei beni immobili.
Parte attrice produceva in giudizio il verbale negativo di mediazione e la relazione tecnica del procedimento di mediazione.
La causa veniva istruita con l’escussione dei testi, l’esibizione documentale ordinata all’Istituto di Credito dei conti correnti del de cuius e la ctu stimativa del compendio immobiliare.
Il Tribunale, accertate le proprietà immobiliari del de cuius e determinato l’ammontare della quota disponibile sulla base degli accertamenti peritali effettuati sia nel giudizio sia nel procedimento di mediazione, ha accolto la domanda di riduzione per lesione della legittima, nonché la domanda di visione e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria effettuando le assegnazioni delle proprietà esclusive dei diversi immobili e disponendo i relativi conguagli.
Inoltre, il Tribunale ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese della c.t.u., poiché quest’ultima ne ha chiesto l’espletamento, nonostante l'opposizione del convenuto e la pregressa relazione tecnica accettata dalle parti nel procedimento di mediazione. *
La mediazione delegata si era conclusa negativamente per mancato raggiungimento dell’accordo, nonostante fosse stata anche esperita una consulenza tecnica di stima dei beni immobili.
Parte attrice produceva in giudizio il verbale negativo di mediazione e la relazione tecnica del procedimento di mediazione.
La causa veniva istruita con l’escussione dei testi, l’esibizione documentale ordinata all’Istituto di Credito dei conti correnti del de cuius e la ctu stimativa del compendio immobiliare.
Il Tribunale, accertate le proprietà immobiliari del de cuius e determinato l’ammontare della quota disponibile sulla base degli accertamenti peritali effettuati sia nel giudizio sia nel procedimento di mediazione, ha accolto la domanda di riduzione per lesione della legittima, nonché la domanda di visione e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria effettuando le assegnazioni delle proprietà esclusive dei diversi immobili e disponendo i relativi conguagli.
Inoltre, il Tribunale ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese della c.t.u., poiché quest’ultima ne ha chiesto l’espletamento, nonostante l'opposizione del convenuto e la pregressa relazione tecnica accettata dalle parti nel procedimento di mediazione. *
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