Tribunale di Salerno, Sez. II, 08.04.2025, sentenza n. 1548, giudice Paola Corabi
In una controversia avente ad oggetto un contratto d'opera professionale, l’attore (medico legale) agiva nei confronti di due convenuti per ottenere il compenso per l’incarico relativo ad un parere pro veritate in tema di responsabilità professionale medica pari a Euro 79.035,80 oltre Iva e interessi.
Il contratto pattuito prevedeva che il professionista avrebbe ricevuto il 20% dell'importo che la paziente (che nelle more del processo è deceduta) avrebbe ottenuto a titolo di risarcimento dei danni subiti e le due strutture sanitarie convenute nella causa per il risarcimento dei danni erano state condannate a pagare Euro 197.589,50 ciascuna (in totale Euro 395.179,00).
I convenuti concludevano preliminarmente per la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive, inserite nell'atto di citazione, non riguardanti l'oggetto della causa e nel merito, per l'invalidità dell'incarico e per la pattuizione del compenso, stante il divieto del patto, il vizio del consenso, l'eccessiva onerosità e, comunque, per l'infondatezza della domanda.
Il giudice formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, con la quale veniva proposto il pagamento, da parte dei convenuti e in favore dell'attore, a titolo di compensi professionali, della somma di: "a) di Euro 79.000,00 (quasi l’intera somma richiesta), a tacitazione di ogni pretesa tra le parti e con reciproca rinunzia alle domande e difese proposte nel presente procedimento; b) di Euro 4.000,00 per le spese legali sostenute dall'attore fino a questa fase del giudizio".
La parte attrice specificava che la proposta sarebbe stata accettata se sugli importi indicati si fosse calcolata la maggiorazione dell'Iva, nonché sulle spese legali.
Il giudice, rilevata l'impossibilità alla conciliazione delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per le conclusioni.
Va dato atto che la parte convenuta accettava la proposta conciliativa in fase di comparsa conclusionale ma tale accettazione non veniva ritenuta più valida.
Il tribunale, esaminato e ritenuto valido il contratto d’opera professionale e disattese le eccezioni dei convenuti tra qui quella della nullità del cd. patto di quota lite (che si applica solo ai professionisti legali), riconosce la sussistenza del diritto di credito del medico legale. Parte convenuta viene anche condannata ex art. 96 cpc.
In merito alla proposta conciliativa, il Tribunale osserva che la proposta di conciliazione di cui all'art. 185 bis cpc si fonda sull'esame, da parte dello stesso giudice che in caso di mancato accordo deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio; non è consentito alle parti non prenderla in alcuna considerazione. Le parti, infatti, hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice e di fare quanto in loro potere per aprire e intraprendere su di essa un dialogo e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere la rispettiva posizione al riguardo.°
Il contratto pattuito prevedeva che il professionista avrebbe ricevuto il 20% dell'importo che la paziente (che nelle more del processo è deceduta) avrebbe ottenuto a titolo di risarcimento dei danni subiti e le due strutture sanitarie convenute nella causa per il risarcimento dei danni erano state condannate a pagare Euro 197.589,50 ciascuna (in totale Euro 395.179,00).
I convenuti concludevano preliminarmente per la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive, inserite nell'atto di citazione, non riguardanti l'oggetto della causa e nel merito, per l'invalidità dell'incarico e per la pattuizione del compenso, stante il divieto del patto, il vizio del consenso, l'eccessiva onerosità e, comunque, per l'infondatezza della domanda.
Il giudice formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, con la quale veniva proposto il pagamento, da parte dei convenuti e in favore dell'attore, a titolo di compensi professionali, della somma di: "a) di Euro 79.000,00 (quasi l’intera somma richiesta), a tacitazione di ogni pretesa tra le parti e con reciproca rinunzia alle domande e difese proposte nel presente procedimento; b) di Euro 4.000,00 per le spese legali sostenute dall'attore fino a questa fase del giudizio".
La parte attrice specificava che la proposta sarebbe stata accettata se sugli importi indicati si fosse calcolata la maggiorazione dell'Iva, nonché sulle spese legali.
Il giudice, rilevata l'impossibilità alla conciliazione delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per le conclusioni.
Va dato atto che la parte convenuta accettava la proposta conciliativa in fase di comparsa conclusionale ma tale accettazione non veniva ritenuta più valida.
Il tribunale, esaminato e ritenuto valido il contratto d’opera professionale e disattese le eccezioni dei convenuti tra qui quella della nullità del cd. patto di quota lite (che si applica solo ai professionisti legali), riconosce la sussistenza del diritto di credito del medico legale. Parte convenuta viene anche condannata ex art. 96 cpc.
In merito alla proposta conciliativa, il Tribunale osserva che la proposta di conciliazione di cui all'art. 185 bis cpc si fonda sull'esame, da parte dello stesso giudice che in caso di mancato accordo deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio; non è consentito alle parti non prenderla in alcuna considerazione. Le parti, infatti, hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice e di fare quanto in loro potere per aprire e intraprendere su di essa un dialogo e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere la rispettiva posizione al riguardo.°
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