Tribunale di Verona, 03.11.2023, sentenza n. 2094, Giudice Estensore Virginia Manfroni
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo riguardante una vertenza relativa ad un prestito tra privati in vista della costituzione di una nuova società.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare di rito, l’improcedibilità dell’azione giudiziale a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare di rito, l’improcedibilità dell’azione giudiziale a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la vertenza riguarda un prestito tra privati in vista della costituzione di una nuova società;
- il caso di specie non può rientrare tra i contratti finanziari e bancari per i quali è prevista la mediazione obbligatoria;
- anche la Suprema Corte ha interpretato l'espressione "contratti finanziari e bancari" ex art. 5 d.lgs. 28/2010 in maniera restrittiva, precisando che la norma si riferirebbe unicamente ai contratti bancari del codice civile e del testo unico bancario, così come alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinati dal testo unico finanziario.
Per tali ragioni, l’eccezione di improcedibilità della domanda non può trovare accoglimento. *
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