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La tempestiva interruzione del termine di decadenza per l’impugnazione della delibera condominiale deve essere dimostrata mediante la produzione in giudizio della documentazione che dimostra la data di avvenuta comunicazione alle controparti ex art. 8, comma 1. D. Lgs. 28/2010

Autore Micaela Sedea

03 09m 24

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Tribunale di Oristano, 03.05.2023, sentenza n. 221

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di una delibera condominiale, nella quale il condominio convenuto ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'impugnazione.
 
In merito, il Tribunale ha ritenuto la predetta eccezione fondata sulla base delle seguenti motivazioni:
  • gli attori rilevano che il termine di decadenza sarebbe a rimasto sospeso durante l'espletamento della mediazione obbligatoria;
  • gli attori hanno depositato solo il verbale negativo, dal quale si evince che l'incontro è avvenuto fuori termine;
  • gli attori non hanno depositato ulteriore documentazione, quale la domanda di mediazione e/o i documenti a riprova della data di avvenuta comunicazione alle controparti della domanda, unico atto idoneo ad interrompere le prescrizioni e ad evitare le decadenze così come statuito dall’art. 8, comma 2, D. Lgs. n.28/2010;
  • parte attrice non ha quindi fornito alcuna prova atta a dimostrare di aver evitato la decadenza. *
  • Avv. Micaela Sedea

    Padova

    Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.

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