Tribunale di Messina, 16.11.2023, sentenza n. 2134, Giudice Estensore Massimo Maria Antonio Morgia
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione della delibera assembleare, nella quale la parte convenuta eccepiva l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- l'istanza di rinvio della mediazione è pervenuta al mediatore soltanto il giorno precedente la riunione;
- non sono stati documentati i motivi di salute addotti dal convenuto;
- il mediatore ha legittimamente rigettato l'istanza e definito la mediazione con verbale negativo.
Per tale motivo, il Giudice ha ritenuto infondata la predetta eccezione di improcedibilità, con condanna delle spese di lite a carico della parte convenuta. *
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- l'istanza di rinvio della mediazione è pervenuta al mediatore soltanto il giorno precedente la riunione;
- non sono stati documentati i motivi di salute addotti dal convenuto;
- il mediatore ha legittimamente rigettato l'istanza e definito la mediazione con verbale negativo.
Per tale motivo, il Giudice ha ritenuto infondata la predetta eccezione di improcedibilità, con condanna delle spese di lite a carico della parte convenuta. *
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