Tribunale di Ravenna, 07.11.2023, sentenza n. 806, Giudice Estensore Dott. Fabrizio Valloni
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di contratti bancari e finanziari.
Il Giudice rilevava l’obbligatorietà della mediazione in materia di contratti bancari e finanziari e concedeva alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.
La mediazione non veniva, però, attivata.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Il Giudice rilevava l’obbligatorietà della mediazione in materia di contratti bancari e finanziari e concedeva alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.
La mediazione non veniva, però, attivata.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- Nel caso in esame, la mediazione è obbligatoria ante causam;
- Se la domanda giudiziale non è preceduta dal procedimento di mediazione, il Giudice è legalmente autorizzato a concedere alle parti un termine massimo di 15 giorni per provvedervi; in tal modo, la parte onerata può sanare il vizio di improcedibilità della domanda giudiziale;
- Anche se la mediazione non viene avviata nel termine di 15 giorni, la condizione di procedibilità nelle materie soggette a mediazione obbligatoria ope iudicis si realizza comunque se viene esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice;
- Il termine di 15 giorni concesso dal Giudice non è, quindi, perentorio;
- Purtroppo, parte attrice, onerata di introdurre il procedimento di mediazione, non ha prodotto alcunchè al riguardo e per tale ragione il procedimento giudiziale è improcedibile. *
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