Tribunale di Caltagirone, 29.06.2023, sentenza n. 396, Giudice Estensore Criscione
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, nella quale, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva fissato il termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria a carico della parte opposta.
La mediazione veniva avviata nei confronti del debitore principale e non anche nei confronti della coobbligata.
Per tale ragione, il debitore principale eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione e chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
La mediazione veniva avviata nei confronti del debitore principale e non anche nei confronti della coobbligata.
Per tale ragione, il debitore principale eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione e chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- La materia della vertenza rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria;
- con sentenza n. 19596 del 18/9/2020, la Corte della Corte di Cassazione ha statuito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; di conseguenza, la mancata attivazione della mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale e la revoca del decreto ingiuntivo;
- nel caso in esame, era quindi onere della parte convenuta opposta avviare il procedimento di mediazione sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti della coobbligata;
- ed, invece, l'espletamento del procedimento di mediazione è stato espletato solo nei confronti del debitore principale e non anche nei confronti del coobbligato.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda nei confronti del coobbligato a seguito della mancata integrazione della condizione di procedibilità, con conseguente revoca in parte qua del decreto ingiuntivo opposto. *
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