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La mediazione avviata solo nei confronti del debitore principale e non nei confronti del coobbligato rende la domanda giudiziale improcedibile nei confronti di quest’ultimo.

Autore Alessandra Zanussi

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Tribunale di Caltagirone, 29.06.2023, sentenza n. 396, Giudice Estensore Criscione

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, nella quale, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva fissato il termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria a carico della parte opposta.

La mediazione veniva avviata nei confronti del debitore principale e non anche nei confronti della coobbligata.

Per tale ragione, il debitore principale eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione e chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • La materia della vertenza rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria;
  • con sentenza n. 19596 del 18/9/2020, la Corte della Corte di Cassazione ha statuito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; di conseguenza, la mancata attivazione della mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale e la revoca del decreto ingiuntivo;
  • nel caso in esame, era quindi onere della parte convenuta opposta avviare il procedimento di mediazione sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti della coobbligata;
  • ed, invece, l'espletamento del procedimento di mediazione è stato espletato solo nei confronti del debitore principale e non anche nei confronti del coobbligato.
 
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda nei confronti del coobbligato a seguito della mancata integrazione della condizione di procedibilità, con conseguente revoca in parte qua del decreto ingiuntivo opposto. *
  • Avv. Alessandra Zanussi

    Bologna

    Bolzanina di nascita, madrelingua tedesca, esercito la professione di avvocato civilista e giuslavorista da oltre 25 anni a Bologna. La mia passione per la mediazione è nata nel 2010, allorquando ho conseguito l`abilitazione come mediatore civile e commerciale. Da subito ho apprezzato il valore della mediazione quale strumento efficace per la risoluzione dei conflitti. Come avvocato specificamente formato alla negoziazione integrativa ed alla gestione costruttiva del conflitto, secondo il metodo O.A.S.I., faccio parte dell` Associazione Ennepuntozero, presso la quale sono iscritta come PAN (Professionista Avvocato Negoziatore). Recentemente ho concluso con soddisfazione il percorso formativo Women on Board edizione 2023, progetto per l`accesso delle donne alle posizioni di leadership all`interno delle organizzazioni aziendali e nei Consigli di Amministrazione di imprese pubbliche e private ed ho acquisito nuove competenze in materia di sostenibilità sociale e gestione dei rischi sociali nelle aziende. Le mie competenze trasversali, quali l`innata capacità empatica e di ascolto, la pazienza, lo spiccato senso pratico e l`attitudine al pensiero laterale costituiscono necessarie qualità di un buon mediatore.

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