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La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione da parte della parte opposta comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, mentre la mancata partecipazione agli incontri successivi comporta la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta delle parti ai sensi dell’art. 116 cpc.

Autore Silvio Zicconi

26 06m 24

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Tribunale di Napoli nord, 07.11.2023, sentenza n. 4452, Giudice Estensore Rabuano

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale, rigettata l’istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disponeva l’avvio della mediazione obbligatoria che aveva esito negativo.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • la condizione di procedibilità della domanda giudiziale obbligatoria non si avvera con la mera presentazione della domanda di mediazione, ma se il primo incontro dinanzi al mediatore, svoltosi alla presenza di tutte le parti, si conclude anche senza l'accordo.
  • Ed, infatti, la normativa prevede la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale nel caso di mancata attivazione della procedura di mediazione ovvero di mancata partecipazione delle parti al primo incontro, mentre la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta delle parti ai sensi dell’art. 116 cpc nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo;
  • nel caso di specie, la parte opponente avviava la procedura di mediazione, ma al primo incontro il mediatore prendeva atto dell'impossibilità di comporre la lite a seguito della mancata partecipazione della parte invitata e redigeva il relativo verbale negativo.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il giudizio, condannando la parte opposta sia alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente, sia al pagamento in favore delle entrate del bilancio dello stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. *
 
  • Avv. Silvio Zicconi

    Sassari

    Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell`Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto commerciale, immobiliare, fallimentare, responsabilità civile e professionale, recupero crediti, diritto di famiglia e del lavoro. Iscritto nell`elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale di Sassari, ha svolto funzioni di arbitro in procedimenti arbitrali rituali ai sensi dell`art.809 e ss. c.p.c., nonchè di Presidente di Collegi di Conciliazione ex art.7 St.Lav. per i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. Abilitato al patrocinio gratuito in sede civile e di volontaria giurisdizione nonché davanti al Tribunale dei minori in sede civile.

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