Corte d’Appello di Milano, Sez. II, sentenza 4.03.2024, sentenza n. 660
La controversia ha ad oggetto l’azione tra XX e YY avanti al Tribunale di Varese per il risarcimento dei danni diretti (spese sostenute per il ripristino) e indiretti (mancato introito del canone di locazione e contratti disdetti per insalubrità dei locali e invivibilità dell’immobile) derivanti da efflorescenze umide da lastrico solare in uso esclusivo. In primo grado i convenuti avevano eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione degli attori per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.Alla prima udienza il giudice, rilevato che la domanda degli attori consisteva in una richiesta di pagamento di una somma non eccedente Euro 50.000,00, invitava le parti ad avviare tale procedura. Alla successiva udienza le parti convenute riferivano che non era stata avviata la procedura di negoziazione assistita (ma era stata tentata invece la mediazione) e per tale motivo insistevano per l'improcedibilità della domanda di parte attrice. Il Tribunale dichiarava improcedibile l’azione e compensava le spese, giustificando tale scelta sulla base dell’incertezza giurisprudenziale sul tema della sovrapposizione tra le due procedure di ADR.
Il giudice di prime cure ha seguito la pronuncia del Tribunale di Roma (...) n. 15761 secondo la quale "ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra tra i poteri delle parti scegliere l'una piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra" dando però conto del diverso orientamento giurisprudenziale. In particolare, si tratta di tribunale di Verona nella sentenza (... ndr: manca il riferimento alla sentenza), secondo il quale dall'interpretazione congiunta dei due commi dell'articolo 3 del D.L. n. 132 del 2014 si ricava che la norma "impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tale caso questa procedura va esperita". Secondo tale orientamento, "il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nell'ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione”.
L'appello viene rigettato e la sentenza impugnata confermata. La Corte si allinea al Tribunale avallando la scelta di compensare le spese in caso di contrasto giurisprudenziale. Viene specificato che nel caso di specie coesistevano i presupposti sia per la negoziazione assistita che per la mediazione, quest'ultima qualificata finanche come obbligatoria dall'Organismo di Mediazione; la parte non è rimasta inerte all'invito del giudice, sia pure scegliendo un diverso mezzo di deflazione della lite rispetto a quello indicato dal giudice.°
Il giudice di prime cure ha seguito la pronuncia del Tribunale di Roma (...) n. 15761 secondo la quale "ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra tra i poteri delle parti scegliere l'una piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra" dando però conto del diverso orientamento giurisprudenziale. In particolare, si tratta di tribunale di Verona nella sentenza (... ndr: manca il riferimento alla sentenza), secondo il quale dall'interpretazione congiunta dei due commi dell'articolo 3 del D.L. n. 132 del 2014 si ricava che la norma "impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tale caso questa procedura va esperita". Secondo tale orientamento, "il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nell'ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione”.
L'appello viene rigettato e la sentenza impugnata confermata. La Corte si allinea al Tribunale avallando la scelta di compensare le spese in caso di contrasto giurisprudenziale. Viene specificato che nel caso di specie coesistevano i presupposti sia per la negoziazione assistita che per la mediazione, quest'ultima qualificata finanche come obbligatoria dall'Organismo di Mediazione; la parte non è rimasta inerte all'invito del giudice, sia pure scegliendo un diverso mezzo di deflazione della lite rispetto a quello indicato dal giudice.°
Sul tema si vedano anche: Tribunale di Vicenza, del 21.08.2023 sentenza n. 1538, Giudice Estensore Davide Ciutto
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/nel-caso-di-mediazione-avviata-in-luogo-della-negoziazione-assistita-puo-essere-posto-a-carico-della-controparte-il-compenso-per-l-assistenza-legale-1487.aspx
Tribunale di Napoli, 28.04.2023, sentenza n. 4416, Giudice Estensore Pisciotta https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/e-procedibile-l-azione-preceduta-dall-esperimento-del-procedimento-di-mediazione-in-luogo-della-negoziazione-assistita-1444.aspx
Tribunale di Gorizia, 30.01.2024, sentenza n. 35, giudice Laura Di Lauro https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-esperimento-della-mediazione-soddisfa-la-condizione-di-procedibilita-anche-nei-casi-in-cui-sia-prevista-come-obbligatoria-la-negoziazione-assistita-1426.aspx
Corte d’Appello di Roma, V sez. civ., 13.11.2023, sentenza n. 7272, presidente relatore Lucio Bochicchio https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-mediazione-obbligatoria-con-la-presenza-di-un-terzo-imparziale-quale-il-mediatore-offre-maggiori-garanzie-rispetto-alla-negoziazione-assistita-lo-1364.aspx
Tribunale di Patti, 08.11.2023, sentenza n. 1101, Giudice Artino https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/e-improcedibile-la-domanda-giudiziale-preceduta-dalla-negoziazione-assistita-anziche-dalla-mediazione-obbligatoria-delegata-1345.aspx
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