Tribunale di Castrovillari, 05.08.2024, sentenza n. 1446, giudice Alessandro Caronia
In una controversia ereditaria, due fratelli convenivano in giudizio la sorella, contestandole di aver trattenuto le somme riscosse, su delega degli stessi, a seguito dell’estinzione di rapporti bancari intestati al padre defunto. Nell’asse ereditario erano ricompresi anche beni immobili e mobili, nonché diritti successori derivanti dalla morte della madre, anch’essa deceduta.
La convenuta si costituiva eccependo - tra le altre - l’improcedibilità della domanda, sostenendo che l’istanza di mediazione era riferita esclusivamente ai beni del padre e non anche a quelli della madre. A suo dire, la mancata coincidenza tra l’oggetto della mediazione e quello del giudizio avrebbe impedito l’accesso alla tutela giudiziale.
Tuttavia, l’eccezione è stata respinta dal Tribunale, che ha valorizzato un’impostazione funzionale e non meramente formale dell’istituto della mediazione (obbligatoria nel caso specifico). Il giudice ha evidenziato come l’oggetto della mediazione esperita ricomprendesse anche il libretto postale cointestato con la madre, espressamente richiamato nelle istanze introduttive. Inoltre, ha chiarito che la mediazione non va riferita alla singola pretesa azionata in giudizio, ma alla causa nella sua globalità, poiché il suo fine non è meramente procedurale, bensì sostanziale.
Secondo il Tribunale, la mediazione obbligatoria – quale condizione di procedibilità – non può essere strumentalizzata per ritardare il giudizio o per sollevare eccezioni che ne tradiscano la ratio deflattiva, fondata sulla possibilità di evitare il contenzioso attraverso un tentativo effettivo e concreto di composizione. Viene richiamato, in questo senso, l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 3452/2024), secondo cui l’istituto deve essere interpretato alla luce del principio di efficienza del processo e non può essere piegato a finalità dilatorie.
Nella fattispecie, il Tribunale rileva che tra le parti erano già intercorsi più tentativi negoziali, tra cui una mediazione e una scrittura privata (poi rinnegata), senza alcun esito utile. Un nuovo esperimento sarebbe stato quindi inutile e meramente dilatorio, in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore nel D.Lgs. 28/2010.
Nel merito, il giudice ha accolto la domanda dei fratelli attori. La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza più recente che afferma la centralità della funzione sostanziale della mediazione, da intendersi come strumento di reale deflazione del contenzioso, non come trappola formalistica. La valutazione dell’effettività del tentativo compiuto e della condotta delle parti assume qui un peso determinante: ciò che rileva è la disponibilità al dialogo, non la perfetta simmetria tra gli oggetti di mediazione e giudizio.
Per gli operatori del diritto, la sentenza conferma che l’eccezione di improcedibilità va sollevata ponderando il caso concreto e che il giudice è sempre chiamato a valutare la coerenza della mediazione con la struttura del processo, non con la singola domanda. °
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