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La funzione deflattiva della mediazione e i limiti alla sua reiterazione dopo l’azione giudiziaria

Autore Silvia Cremaschini

09 07m 25

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Tribunale di Castrovillari, 05.08.2024, sentenza n. 1446, giudice Alessandro Caronia

In una controversia ereditaria, due fratelli convenivano in giudizio la sorella, contestandole di aver trattenuto le somme riscosse, su delega degli stessi, a seguito dell’estinzione di rapporti bancari intestati al padre defunto. Nell’asse ereditario erano ricompresi anche beni immobili e mobili, nonché diritti successori derivanti dalla morte della madre, anch’essa deceduta.

La convenuta si costituiva eccependo - tra le altre -  l’improcedibilità della domanda, sostenendo che l’istanza di mediazione era riferita esclusivamente ai beni del padre e non anche a quelli della madre. A suo dire, la mancata coincidenza tra l’oggetto della mediazione e quello del giudizio avrebbe impedito l’accesso alla tutela giudiziale.

Tuttavia, l’eccezione è stata respinta dal Tribunale, che ha valorizzato un’impostazione funzionale e non meramente formale dell’istituto della mediazione (obbligatoria nel caso specifico). Il giudice ha evidenziato come l’oggetto della mediazione esperita ricomprendesse anche il libretto postale cointestato con la madre, espressamente richiamato nelle istanze introduttive. Inoltre, ha chiarito che la mediazione non va riferita alla singola pretesa azionata in giudizio, ma alla causa nella sua globalità, poiché il suo fine non è meramente procedurale, bensì sostanziale.

Secondo il Tribunale, la mediazione obbligatoria – quale condizione di procedibilità – non può essere strumentalizzata per ritardare il giudizio o per sollevare eccezioni che ne tradiscano la ratio deflattiva, fondata sulla possibilità di evitare il contenzioso attraverso un tentativo effettivo e concreto di composizione. Viene richiamato, in questo senso, l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 3452/2024), secondo cui l’istituto deve essere interpretato alla luce del principio di efficienza del processo e non può essere piegato a finalità dilatorie.

Nella fattispecie, il Tribunale rileva che tra le parti erano già intercorsi più tentativi negoziali, tra cui una mediazione e una scrittura privata (poi rinnegata), senza alcun esito utile. Un nuovo esperimento sarebbe stato quindi inutile e meramente dilatorio, in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore nel D.Lgs. 28/2010.

Nel merito, il giudice ha accolto la domanda dei fratelli attoriLa pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza più recente che afferma la centralità della funzione sostanziale della mediazione, da intendersi come strumento di reale deflazione del contenzioso, non come trappola formalistica. La valutazione dell’effettività del tentativo compiuto e della condotta delle parti assume qui un peso determinante: ciò che rileva è la disponibilità al dialogo, non la perfetta simmetria tra gli oggetti di mediazione e giudizio.

Per gli operatori del diritto, la sentenza conferma che l’eccezione di improcedibilità va sollevata ponderando il caso concreto e che il giudice è sempre chiamato a valutare la coerenza della mediazione con la struttura del processo, non con la singola domanda. °

  • Avv. Silvia Cremaschini

    Brescia

    Avvocato e Trainer di PNL, credo fortemente nella risoluzione alternativa delle controversie. Dopo la laurea ho approfondito le tematiche del diritto civile presso la Scuola di Specializzazione ed i corsi per uditore, appassionandomi anche alla programmazione neuro linguistica ed alle tecniche di negoziazione. Vivo le aziende e le aule di Tribunale da anni ed entrambe le esperienze mi hanno portato a ritenere che la miglior alternativa possibile alle controversie sia la mediazione. Se ritieni che questo approccio possa esserTi utile, potrei essere il mediatore adatto! Scopriamolo insieme! Silvia

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