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La domanda giudiziale è improcedibile se la domanda viene presentata presso un Organismo territorialmente incompetente anche in caso di svolgimento della procedura in modalità telematica

Autore Giuseppina Rivolta

07 02m 26

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Tribunale di Terni, 15.1.2026, sentenza n. 31, giudice Claudia Tordo Caprioli

In una controversia avente ad oggetto un mutuo bancario, un cliente agiva nei confronti della banca per far accertare e dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia del predetto mutuo incluso il pegno e l'ipoteca (i) in quanto destinato a ripianare una pregressa morosità in realtà inesistente; (ii) per indeterminatezza del tasso d'interesse; (iii) per l'applicazione di interessi anatocistici; (iv) per l'usurarietà (originaria) del tasso degli interessi di mora; (v) per l'usurarietà della commissione per l'estinzione anticipata; (vi) per l'usurarietà del TAEG e del TIR; (vii) per una divergenza tra ISC pattuito e ISC applicato; (viii) perché la condotta della (...) era violativa del canone di buona fede.. La Banca costituitasi eccepiva l'improcedibilità delle domande giudiziali attoree per difetto di valido esperimento della mediazione, essendo l'organismo di mediazione territorialmente incompetente e non essendo stato acquisito il consenso alla partecipazione all'incontro in modalità telematica e in via riconvenzionale richiedeva la restituzione della somma erogata ed eccepiva l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie.
La domanda giudiziale promossa dall'attore viene ritenuta improcedibile per mancato rituale esperimento del tentativo di mediazione. Nel caso di specie la domanda di mediazione avrebbe dovuto esser presentata presso un organismo di mediazione di Terni, quale luogo del giudice territorialmente competente mentre era stata presentata ad un Organismo con sede legale in Pisa e con indicazione della "sede territorialmente competente" in Trento. Il tribunale statuisce che la domanda di mediazione obbligatoria che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo territorialmente incompetente non produce alcun effetto ed è, pertanto, improcedibile, senza che rilevi che la mediazione si è svolta in modalità telematica (Trib. Agrigento n. 1091 22.7.2024; Trib. Milano n. 220 13.1.2023; Trib. Foggia n. 1831 19.7.2021). La competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad un altro organismo (Trib. Napoli 14.3.2016; Trib. Milano 29.10.2013; Cass. n. 17480/2015). Nel caso di specie non risulta alcun accordo derogatorio né l’attore ha chiesto di essere autorizzato alla sanatoria, che, quindi, non si è verificata. L'incontro di mediazione svolto in modalità telematica non è lo strumento per eludere la regola di competenza territoriale stabilita dal legislatore ma solo una modalità di svolgimento dell'incontro tra le parti. Il tribunale ritiene procedibile la domanda riconvenzionale di adempimento dell'istituto di credito, non essendo stata eccepita dall'attore l'improcedibilità della stessa per difetto di mediazione obbligatoria, né rilevata officiosamente dal giudice e nel merito accoglie la sua domanda riconvenzionale.°
 
 
  • Avv. Giuseppina Rivolta

    Follonica

    Iscritta all Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995 e titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, mi occupo di consulenza e di assistenza legale nelle materie del diritto civile, di famiglia, successioni ereditarie, contrattualistica e responsabilità medica. Mediatore professionista dal 2011, ho partecipato a numerosi corsi formativi altamente qualificati svolgendo con successo l`attività di mediatore. Credo fermamente nell`istituto della Mediazione quale strumento innovativo ed efficace per poter definire in tempi brevi ogni tipo di controversia, grande opportunità per le parti e alternativa proficua e concreta alla soluzione giudiziale delle controversie. Sono convinta infatti che la mediazione non rappresenti semplicemente una modalità di deflazionare del contenzioso ma una risposta concreta alla necessità di valorizzare pienamente la libertà di autodeterminazione delle parti.

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