Tribunale di Cagliari, Sez. II, 26.1.2026, sentenza n. 173, giudice Giancarlo Piredda
Tre condòmini agivano nei confronti di un Condominio per l’annullamento di una delibera assembleare lamentando, fra le altre cose, la carenza del potere di convocare l’assemblea in capo all’amm.re Tizio in ragione della previa nomina giudiziale dell’amministratore giudiziario Caio.
L’azione era stata preceduta dalla mediazione ex D. Lgs. 28/2010 depositata e comunicata l’08.06.2023 (fatto pacifico tra le parti e risultante dagli atti di causa), il verbale negativo veniva depositato il 05.10.2023 e la notifica della citazione avveniva il 03.11.2023.
Il Condominio costituitosi eccepiva la decadenza dei termini di impugnativa ex art. 1137 c.c. e la piena legittimità di Tizio a convocare la predetta assemblea, in quanto il decreto di nomina dell’amministratore giudiziario non era ancora divenuto esecutivo per pendenza del termine per proporre reclamo. Nel frattempo, la Corte d’Appello di Cagliari aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto ex art. 1129, comma I, c.c. di nomina giudiziale dell’amministratore del condominio in quanto non soggetto a reclamo.
Il tribunale innanzitutto rileva che le doglianze attoree sono suscettibili di determinare annullabilità e non declaratoria di nullità della delibera impugnata (Cass. Civ. Sezioni Unite nn. 4806/2005 e 9839/2021) e, dunque sono soggette al termine decadenziale di 30 giorni di cui all’art. 1137 c.c.
L’eccezione di parte convenuta viene ritenuta infondata. La c.d. Riforma Cartabia sulla mediazione, che ha novellato (anche) l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, è entrata in vigore in data 30.06.2023 (art. 41 D. Lgs. 149/2022).
La tesi di parte convenuta secondo cui, poiché la riforma aveva eliminato l’art. 5 comma 6 del D.L.vo 28/2010 (dal deposito del verbale negativo di mediazione inizia a decorrere un nuovo termine decadenziale di trenta giorni), il termine sarebbe scaduto il giorno della comunicazione dell’istanza di mediazione non trova riscontro sulla base di un’interpretazione sistematica ex art. 12, comma I, delle Disposizioni sulla legge in generale:
- ciò determinerebbe l’illegittima compressione del termine di 30 gg;
-anche nel lasso di tempo intercorso tra la c.d. riforma Cartabia, in materia di mediazione, ed il suo c.d. correttivo, il decorso di detto termine deve ritenersi ancorato al deposito del verbale negativo di mediazione
- verrebbe del tutto frustrata la ratio deflattiva dell’istituto della mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010
- il c.d. correttivo Cartabia (D. Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216) ha operato un’interpretazione autentica dell’art. 8, comma II inserendo il comma 4bis nell’art. 11 del D. Lgs. 28/2010 “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.”
Il giudice rileva dunque la tempestività dell’impugnazione e nel merito la violazione della normativa (art. 66 disp. att. c.c.) in materia di convocazione dell’assemblea del condominio e pertanto annulla la delibera impugnata.°
L’azione era stata preceduta dalla mediazione ex D. Lgs. 28/2010 depositata e comunicata l’08.06.2023 (fatto pacifico tra le parti e risultante dagli atti di causa), il verbale negativo veniva depositato il 05.10.2023 e la notifica della citazione avveniva il 03.11.2023.
Il Condominio costituitosi eccepiva la decadenza dei termini di impugnativa ex art. 1137 c.c. e la piena legittimità di Tizio a convocare la predetta assemblea, in quanto il decreto di nomina dell’amministratore giudiziario non era ancora divenuto esecutivo per pendenza del termine per proporre reclamo. Nel frattempo, la Corte d’Appello di Cagliari aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto ex art. 1129, comma I, c.c. di nomina giudiziale dell’amministratore del condominio in quanto non soggetto a reclamo.
Il tribunale innanzitutto rileva che le doglianze attoree sono suscettibili di determinare annullabilità e non declaratoria di nullità della delibera impugnata (Cass. Civ. Sezioni Unite nn. 4806/2005 e 9839/2021) e, dunque sono soggette al termine decadenziale di 30 giorni di cui all’art. 1137 c.c.
L’eccezione di parte convenuta viene ritenuta infondata. La c.d. Riforma Cartabia sulla mediazione, che ha novellato (anche) l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, è entrata in vigore in data 30.06.2023 (art. 41 D. Lgs. 149/2022).
La tesi di parte convenuta secondo cui, poiché la riforma aveva eliminato l’art. 5 comma 6 del D.L.vo 28/2010 (dal deposito del verbale negativo di mediazione inizia a decorrere un nuovo termine decadenziale di trenta giorni), il termine sarebbe scaduto il giorno della comunicazione dell’istanza di mediazione non trova riscontro sulla base di un’interpretazione sistematica ex art. 12, comma I, delle Disposizioni sulla legge in generale:
- ciò determinerebbe l’illegittima compressione del termine di 30 gg;
-anche nel lasso di tempo intercorso tra la c.d. riforma Cartabia, in materia di mediazione, ed il suo c.d. correttivo, il decorso di detto termine deve ritenersi ancorato al deposito del verbale negativo di mediazione
- verrebbe del tutto frustrata la ratio deflattiva dell’istituto della mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010
- il c.d. correttivo Cartabia (D. Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216) ha operato un’interpretazione autentica dell’art. 8, comma II inserendo il comma 4bis nell’art. 11 del D. Lgs. 28/2010 “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.”
Il giudice rileva dunque la tempestività dell’impugnazione e nel merito la violazione della normativa (art. 66 disp. att. c.c.) in materia di convocazione dell’assemblea del condominio e pertanto annulla la delibera impugnata.°
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