Corte d’appello di Napoli, Sez. VII, 16.1.2026, sentenza n. 310, consigliere relatore Paola Mastroianni
Un geometra conveniva un cliente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentirlo condannare al pagamento del compenso pattuito per l’incarico avente ad oggetto l'espletamento di pratiche tecniche e direzione lavori. Tale azione era stata preceduta da un tentativo di mediazione fallito per l’assenza della parte convocata. Il cliente convenuto eccepiva la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. essendo trascorsi più di tre anni dal termine dell’incarico e il tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda. Avverso tale sentenza il geometra interponeva appello avanti alla Corte d’appello di Napoli la quale, alla seconda udienza, demandava la mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 DLgs 28/2010, con onere di impulso a carico della parte più diligente entro il termine di 15 gg dalla comunicazione dell’ordinanza invitando, entrambe a dare prova del positivo ovvero negativo esperimento al fine di consentire l'adozione del provvedimento consequenziale opportuno.
L'appello viene ritenuto improcedibile in applicazione dell’art. 5quater D.Lgs. 28/2010. Le parti avevano depositato le note di trattazione per l'udienza di discussione ex artt. 127ter e 281sexies c.p.c., senza assolutamente dar conto dell'eventuale attivazione ed esito della demandata mediazione. Nessuna, insomma, aveva dato seguito all’invito della Corte. Le spese di lite, stante la soccombenza, vengono poste a carico di parte appellante, con la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
L'appello viene ritenuto improcedibile in applicazione dell’art. 5quater D.Lgs. 28/2010. Le parti avevano depositato le note di trattazione per l'udienza di discussione ex artt. 127ter e 281sexies c.p.c., senza assolutamente dar conto dell'eventuale attivazione ed esito della demandata mediazione. Nessuna, insomma, aveva dato seguito all’invito della Corte. Le spese di lite, stante la soccombenza, vengono poste a carico di parte appellante, con la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
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