Tribunale di Napoli, Sez. XI, 16.1.2026, sentenza n. 804, giudice Carla Sorrentini
Una ditta di autonoleggio citava in giudizio la società a cui aveva ceduto il ramo d'azienda con cinque autorizzazioni amministrative per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) per ottenere il saldo del corrispettivo della cessione (stante una controdichiarazione in cui le parti convenivano un prezzo superiore a quanto indicato nell’atto notarile di cessione). Chiedeva pertanto al Tribunale di Napoli di accertare la simulazione relativa del contratto di cessione limitatamente al prezzo, di dichiarare l'efficacia dell'accordo dissimulato e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 4.000,00.
Si costituiva in giudizio la società cessionaria eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione della normativa sulla mediazione obbligatoria, essendo stata la relativa procedura esperita presso un organismo territorialmente incompetente (Salerno anziché Napoli).
Il giudice disattende l'eccezione di improcedibilità in quanto la fattispecie della cessione d'azienda non rientra fra le materie obbligatorie e non è citata nell’elenco di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.
Diversamente, l'"affitto di aziende" rientra novero delle materie obbligatorie, in quanto rapporto di durata, caratterizzato da una complessa gestione continuativa delle obbligazioni reciproche, dove la soluzione conciliativa può preservare la continuità dell'impresa.
La domanda viene ritenuta fondata e viene accolta.°
Si costituiva in giudizio la società cessionaria eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione della normativa sulla mediazione obbligatoria, essendo stata la relativa procedura esperita presso un organismo territorialmente incompetente (Salerno anziché Napoli).
Il giudice disattende l'eccezione di improcedibilità in quanto la fattispecie della cessione d'azienda non rientra fra le materie obbligatorie e non è citata nell’elenco di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.
Diversamente, l'"affitto di aziende" rientra novero delle materie obbligatorie, in quanto rapporto di durata, caratterizzato da una complessa gestione continuativa delle obbligazioni reciproche, dove la soluzione conciliativa può preservare la continuità dell'impresa.
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