Tribunale di Napoli, Sez. XI, 16.1.2026, sentenza n. 804, giudice Carla Sorrentini
Si costituiva in giudizio la società cessionaria eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione della normativa sulla mediazione obbligatoria, essendo stata la relativa procedura esperita presso un organismo territorialmente incompetente (Salerno anziché Napoli).
Il giudice disattende l'eccezione di improcedibilità in quanto la fattispecie della cessione d'azienda non rientra fra le materie obbligatorie e non è citata nell’elenco di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.
Diversamente, l'"affitto di aziende" rientra novero delle materie obbligatorie, in quanto rapporto di durata, caratterizzato da una complessa gestione continuativa delle obbligazioni reciproche, dove la soluzione conciliativa può preservare la continuità dell'impresa.
La domanda viene ritenuta fondata e viene accolta.°
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