Tribunale di Ragusa, 03.02.2025, sentenza n. 174, giudice Sandra Levanti
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., il sig. X (parte attrice) premettendo di essere proprietario esclusivo dell'immobile e di aver convissuto more uxorio con la sig.ra Y (parte convenuta) senza aver avuto figli, la conveniva in giudizio per ottenere la restituzione dell’immobile essendo oramai insorta tra gli stessi una crisi nella relazione sentimentale. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo al giudice di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per avere l’infedeltà del compagno causato la crisi e richiedeva in via riconvenzionale un assegno mensile, in proporzione al periodo di convivenza, per aver la stessa contribuito con propri apporti economici alla sistemazione dell'immobile e per non essere in grado di svolgere attività lavorativa.
Il tribunale riconosce la procedibilità della domanda principale e di quella riconvenzionale, in quanto aventi ad oggetto, la prima, azione personale di restituzione di un immobile già concesso in godimento (comune) all'ex convivente (l'art. 1, co. 42, L. 76/2016 riguarda il caso di cessazione della convivenza di fatto per morte del convivente proprietario, e non anche l'ipotesi di cessazione volontaria della convivenza medesima; in ogni caso, il diritto di abitazione del coniuge superstite ha natura personale e non reale) e, la seconda, azione ex art. 1, co. 65, L. 76/2016 cit. (richiesta di assegno alimentare), non rientrante nel novero delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010. Nel merito la domanda viene accolta in quanto una volta cessata la destinazione dell'immobile al programma di vita in comune della coppia, è venuto meno il titolo che ha fondato la detenzione dell'immobile in capo alla signora la quale, non allegando né provando alcun ulteriore titolo - legale o negoziale - che ne legittimi la perdurante occupazione, è tenuta al rilascio dell'immobile stesso in favore dell’ex compagno. °
Il tribunale riconosce la procedibilità della domanda principale e di quella riconvenzionale, in quanto aventi ad oggetto, la prima, azione personale di restituzione di un immobile già concesso in godimento (comune) all'ex convivente (l'art. 1, co. 42, L. 76/2016 riguarda il caso di cessazione della convivenza di fatto per morte del convivente proprietario, e non anche l'ipotesi di cessazione volontaria della convivenza medesima; in ogni caso, il diritto di abitazione del coniuge superstite ha natura personale e non reale) e, la seconda, azione ex art. 1, co. 65, L. 76/2016 cit. (richiesta di assegno alimentare), non rientrante nel novero delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010. Nel merito la domanda viene accolta in quanto una volta cessata la destinazione dell'immobile al programma di vita in comune della coppia, è venuto meno il titolo che ha fondato la detenzione dell'immobile in capo alla signora la quale, non allegando né provando alcun ulteriore titolo - legale o negoziale - che ne legittimi la perdurante occupazione, è tenuta al rilascio dell'immobile stesso in favore dell’ex compagno. °
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