Tribunale di Genova, Sez. III, 18.11.2024, sentenza n. 2952, giudice Chiara Daniela Fioravanti
In una controversia condominiale avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare, parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità dell’azione giudiziale per mancato esperimento del tentativo di conciliazione in quanto “le istanze di mediazione, apparivano talmente generiche e scarne dal punto di vista del petitum, che la difesa del Condominio non poteva, in alcun modo, svolgere le proprie difese, con conseguente improcedibilità della domanda”.
Gli attori a luglio 2021 avevano presentato istanza di mediazione per impugnare la prima delibera. L'amministratore, nel convocare la successiva assemblea per farsi autorizzare a partecipare alla mediazione, aveva nuovamente inserito all'odg i due punti impugnati (approvazione rendiconto/consuntivo 19/20 e servitù di passaggio), i quali venivano approvati una seconda volta con il voto contrario degli attori.
Gli attori impugnavano anche la seconda delibera presentando istanza di mediazione. L’amministratore di nuovo reinseriva all’odg i punti impugnati (approvazione rendiconto/consuntivo 20/21 e nomina amm.re) i quali venivano approvati anch’essi una seconda volta con il voto contrario degli attori.
Gli odierni attori impugnavano la terza delibera presentando istanza di mediazione.
In particolare, il punto relativo alla concessione di servitù di passaggio al ristorante viene ritenuta nulla in quanto avrebbe concesso un bene comune in uso esclusivo senza raggiungere l'indispensabile delibera totalitaria dei condomini.
Il tribunale non ritiene cessata la materia del contendere, come richiesto dal convenuto, per intervenuta ratifica dell'assemblea, nel corso delle successive assemblee, su tutti i punti contestati dalle controparti.
Quanto all’eccezione di improcedibilità, il tribunale la rigetta in quanto “la necessità che nella domanda siano indicati l'oggetto e le ragioni della pretesa è funzionale non solo a definire il thema del procedimento di mediazione ma anche a permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore.” Occorre pertanto che la domanda di mediazione sia redatta con sufficiente chiarezza. Non è invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto.
Nella materia specifica, è sufficiente indicare i punti della delibera impugnata e gli aspetti delle questioni per cui sono state attivate le mediazioni. Nel merito, la domanda viene accolta.°
Gli attori a luglio 2021 avevano presentato istanza di mediazione per impugnare la prima delibera. L'amministratore, nel convocare la successiva assemblea per farsi autorizzare a partecipare alla mediazione, aveva nuovamente inserito all'odg i due punti impugnati (approvazione rendiconto/consuntivo 19/20 e servitù di passaggio), i quali venivano approvati una seconda volta con il voto contrario degli attori.
Gli attori impugnavano anche la seconda delibera presentando istanza di mediazione. L’amministratore di nuovo reinseriva all’odg i punti impugnati (approvazione rendiconto/consuntivo 20/21 e nomina amm.re) i quali venivano approvati anch’essi una seconda volta con il voto contrario degli attori.
Gli odierni attori impugnavano la terza delibera presentando istanza di mediazione.
In particolare, il punto relativo alla concessione di servitù di passaggio al ristorante viene ritenuta nulla in quanto avrebbe concesso un bene comune in uso esclusivo senza raggiungere l'indispensabile delibera totalitaria dei condomini.
Il tribunale non ritiene cessata la materia del contendere, come richiesto dal convenuto, per intervenuta ratifica dell'assemblea, nel corso delle successive assemblee, su tutti i punti contestati dalle controparti.
Quanto all’eccezione di improcedibilità, il tribunale la rigetta in quanto “la necessità che nella domanda siano indicati l'oggetto e le ragioni della pretesa è funzionale non solo a definire il thema del procedimento di mediazione ma anche a permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore.” Occorre pertanto che la domanda di mediazione sia redatta con sufficiente chiarezza. Non è invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto.
Nella materia specifica, è sufficiente indicare i punti della delibera impugnata e gli aspetti delle questioni per cui sono state attivate le mediazioni. Nel merito, la domanda viene accolta.°
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.