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La condizione di procedibilità sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali

Autore Donato Mele Mongiò

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Corte d’Appello di Ancona, Sez. II, 17.9.2025, sentenza n. 1141

Il sig. X agiva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Senigallia per chiedere la condanna di Z e W alla rimozione di una canna fumaria esterna, in quanto “innovazione vietata” ex art. 1120 co. 4 c.c. Si costituivano in giudizio i convenuti Z e W chiedendo la chiamata in causa di Y comproprietario e domandando, in via riconvenzionale, il ripristino e la ricostruzione del tratto di canna fumaria interna, nonché il risarcimento danni per le spese di installazione per la canna fumaria esterna.
Il Giudice di Pace di Senigallia dichiarava la propria incompetenza per materia e per valore e la causa veniva riassunta avanti al Tribunale di Ancona il quale accoglieva la domanda proposta da X ed ordinava la rimozione della canna fumaria esterna previa riattivazione del condotto fumario originario interno che attraversava il secondo piano. I sig. Z e W proponevano appello avverso tale sentenza avanti alla Corte d’appello di Ancona.
Gli appellanti richiedevano alla corte di dichiarare l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. Tale doglianza viene ritenuta infondata, in applicazione del principio di diritto reso da Cass. SS. UU. n. 3452/2024, sul presupposto che la mediazione obbligatoria, in funzione deflattiva, si colleghi non alla domanda sic et simpliciter ma al processo: una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione ha fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un filtro al processo innanzi ad un organo della giurisdizione.°
  • Avv. Donato Mele Mongiò

    Lecce

    Iscritto nell Albo degli Avvocati presso la Corte d Appello di Lecce dal 15.9.99, ha partecipato a numerosi seminari e corsi di aggiornamento in Diritto e Procedura Civile, Diritto Amministrativo e Contabilità di Stato. Svolge intensa attività stragiudiziale, particolarmente in materia contrattuale e difesa in materia fallimentare, esecutiva, contrattuale, agraria, successoria ed è un fermo sostenitorte della definizione conciliativa delle vertenze. Ha esercitato per molti anni la carriera universitaria come Cultore di Diritto Amministrativo con il prof. Ernesto Sticchi Damiani e di Contabilità di Stato con il prof. Eugenio F. Schlitzer presso la Università di Lecce. Titoli pubblicati : - Le eccezioni all obbligo di avviso dell avvio del procedimento amministrativo ex art.7 L. 241/90 in Quaderni del Corso di Laurea in Giurisprudenza n.1/1997, Argo ; - Il giudizio di conto nella recente evoluzione normativa : in La finanza locale, rivista mensile di contabilità e tributi degli enti locali e delle regioni, n.11 Novembre 1998, Maggioli.

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