Corte d’Appello di Ancona, Sez. II, 17.9.2025, sentenza n. 1141
Il sig. X agiva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Senigallia per chiedere la condanna di Z e W alla rimozione di una canna fumaria esterna, in quanto “innovazione vietata” ex art. 1120 co. 4 c.c. Si costituivano in giudizio i convenuti Z e W chiedendo la chiamata in causa di Y comproprietario e domandando, in via riconvenzionale, il ripristino e la ricostruzione del tratto di canna fumaria interna, nonché il risarcimento danni per le spese di installazione per la canna fumaria esterna.
Il Giudice di Pace di Senigallia dichiarava la propria incompetenza per materia e per valore e la causa veniva riassunta avanti al Tribunale di Ancona il quale accoglieva la domanda proposta da X ed ordinava la rimozione della canna fumaria esterna previa riattivazione del condotto fumario originario interno che attraversava il secondo piano. I sig. Z e W proponevano appello avverso tale sentenza avanti alla Corte d’appello di Ancona.
Gli appellanti richiedevano alla corte di dichiarare l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. Tale doglianza viene ritenuta infondata, in applicazione del principio di diritto reso da Cass. SS. UU. n. 3452/2024, sul presupposto che la mediazione obbligatoria, in funzione deflattiva, si colleghi non alla domanda sic et simpliciter ma al processo: una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione ha fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un filtro al processo innanzi ad un organo della giurisdizione.°
Il Giudice di Pace di Senigallia dichiarava la propria incompetenza per materia e per valore e la causa veniva riassunta avanti al Tribunale di Ancona il quale accoglieva la domanda proposta da X ed ordinava la rimozione della canna fumaria esterna previa riattivazione del condotto fumario originario interno che attraversava il secondo piano. I sig. Z e W proponevano appello avverso tale sentenza avanti alla Corte d’appello di Ancona.
Gli appellanti richiedevano alla corte di dichiarare l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. Tale doglianza viene ritenuta infondata, in applicazione del principio di diritto reso da Cass. SS. UU. n. 3452/2024, sul presupposto che la mediazione obbligatoria, in funzione deflattiva, si colleghi non alla domanda sic et simpliciter ma al processo: una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione ha fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un filtro al processo innanzi ad un organo della giurisdizione.°
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