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L’eccezione di improcedibilità sollevata per la prima volta nel ricorso per cassazione è tardiva

Autore Gabriele Mastropietro

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Cassazione, Sez. II, 15.05.2025, ordinanza n. 13013

In una controversia avente ad oggetto l’usucapione di un immobile facente parte di un convento e di un terreno svolta nei confronti del Comune di Palermo e dell’Agenzia del Demanio (frutto di confisca di beni ecclesiastici), il Tribunale di Palermo rigettava la domanda dell’attore per non aver dimostrato l’interversione nel possesso (i suoi danti causa conducevano in locazione i predetti beni) e la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’impugnazione della sentenza.
L’attore ricorreva per cassazione denunciando con il primo motivo la violazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche per omessa rimessione delle parti alla mediazione obbligatoria in materia di usucapione, in relazione all'art. 360/L. n. 4 C.P.C., cui sarebbe conseguita l'improcedibilità della causa.
La corte ha ritenuto tale doglianza manifestamente infondata in quanto eccezione sollevata solo con il ricorso per cassazione e dunque palesemente tardiva ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 28/2010.
Anche gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili in quanto, fra gli altri:
(a) vi era rapporto di locazione e, quindi, il conduttore aveva un rapporto di detenzione con la "res"
(b) L'inadempimento del contratto fonte della detenzione, consistito nel mancato pagamento dei canoni o nella mancata riconsegna della "res", non procura mutamento della detenzione in possesso.°
  • Avv. Gabriele Mastropietro

    Pisa

    Sono avvocato dal 2011 e, date le peculiarità del territorio in cui opero, svolgo la mia attività in egual misura sui fori di Pisa, Lucca, Pistoia, Firenze e Prato. Ho scelto da sempre di operare in ambito civilistico, approfondendo lo studio delle procedure di recupero crediti, le successioni ereditarie, il risarcimento danni da responsabilità medica, le locazioni ed i diritti reali. Ho potuto sperimentare personalmente come la mediazione, se instaurata con serietà e condotta in maniera competente, possa realmente essere un efficace e celere mezzo di risoluzione delle controversie, mettendo al centro della discussione le persone ed i loro effettivi interessi, permettendo di valutare ogni pro e contro di quanto in discussione, mentre un ordinario giudizio, caratterizzato da tempi tecnici assai più elevati, porterebbe sì ad una decisione secondo diritto ma del tutto astratta e per questo, a volte, non corrispondente ai reali bisogni delle parti in causa. Per tale motivo ho deciso di affiancare alla mia professione di avvocato quella di mediatore, mettendomi in tale veste a disposizione delle parti con volontà, serietà ed impegno per aiutarle a costruire la miglior soluzione possibile alle loro controversie. In quest`ottica, anche in fase di valutazione sull`attivazione o meno della mediazione, sono disponibile a qualsiasi chiarimento o confronto, invitando chi ne avesse bisogno a contattarmi senza alcun timore.

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