Tribunale Napoli Nord, 11.06.2024, sentenza n. 2844, giudice monocratico Maurizio Spezzaferri
In una controversia avente ad oggetto una divisione ereditaria, i convenuti e gli interventori eccepivano il mancato rispetto della condizione di procedibilità e richiedevano la (impropriamente indicata) "sospensione" del giudizio per l'esperimento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010. La causa veniva rinviata per consentire lo svolgimento della mediazione e per la verifica in contraddittorio della questione rilevata d'ufficio di incompetenza ex art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 dell'organismo di mediazione interessato. Parte attrice, a fronte di tale provvedimento, depositava il verbale di mediazione con esito negativo rispetto al quale gli ulteriori convenuti e la parte interventrice eccepivano nuovamente l'improcedibilità. In particolare veniva eccepita l’irregolarità della procedura svolta con modalità telematiche e la presenza all’incontro dell’Avv. X intervenuto quale legale e procuratore dei suoi assititi.
Il giudice dà atto che le parti interessate, alle quali era stato assegnato il termine per proporre domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 mediante ordinanza, non hanno esperito l'obbligatorio tentativo della media-conciliazione nelle forme indicate e imposte dalla legge in relazione alla domanda di divisione. E afferma che il verbale di mediazione risulta affetto da nullità e tale situazione porta alla dichiarazione di improcedibilità delle domande di divisione formulate dalla parte attrice, richiamando i precedenti della Corte di Cassazione n. 8473/2019 e 20643/2023 e Corte di Appello di Napoli (sentenza sez. II, 29/09/2020, n.3227). Il giudice ha rilevato che la procura mostrata al mediatore non era sostanziale né autenticata da notaio. Non è sufficiente la comune procura processuale autentica dall'avvocato medesimo. L'onere di attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento, adeguatamente presenziando al primo incontro.
Sul tema dell’incompetenza dell’organismo adito, parte attrice ha provato che l'Organismo scelto dalle parti, ossia (...) avesse sede secondaria in Marano di Napoli, comune che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord.
Le spese vengono compensate in ragione “dei recenti sopravvenuti arresti giurisprudenziali e del pregresso contrasto giurisprudenziale e dei dubbi interpretativi che lo accompagnavano”.°
Il giudice dà atto che le parti interessate, alle quali era stato assegnato il termine per proporre domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 mediante ordinanza, non hanno esperito l'obbligatorio tentativo della media-conciliazione nelle forme indicate e imposte dalla legge in relazione alla domanda di divisione. E afferma che il verbale di mediazione risulta affetto da nullità e tale situazione porta alla dichiarazione di improcedibilità delle domande di divisione formulate dalla parte attrice, richiamando i precedenti della Corte di Cassazione n. 8473/2019 e 20643/2023 e Corte di Appello di Napoli (sentenza sez. II, 29/09/2020, n.3227). Il giudice ha rilevato che la procura mostrata al mediatore non era sostanziale né autenticata da notaio. Non è sufficiente la comune procura processuale autentica dall'avvocato medesimo. L'onere di attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento, adeguatamente presenziando al primo incontro.
Sul tema dell’incompetenza dell’organismo adito, parte attrice ha provato che l'Organismo scelto dalle parti, ossia (...) avesse sede secondaria in Marano di Napoli, comune che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord.
Le spese vengono compensate in ragione “dei recenti sopravvenuti arresti giurisprudenziali e del pregresso contrasto giurisprudenziale e dei dubbi interpretativi che lo accompagnavano”.°
https://www.cfnews.it/diritto/la-parte-che-non-partecipa-alla-mediazione-la-delega-a-un-terzo-o-all-avvocato/?cookieLawRefresh=1
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.