Tribunale di Patti, 19.01.2023, sentenza n. 43, Giudice Estensore Peluso
Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad un procedimento di intimazione di sfratto per morosità, nel quale l’intimato si era costituito ed opposto con conseguente mutamento del rito ex art. 667 cpc ed assegnazione del termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria che si concludeva con un accordo.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- l’accordo raggiunto in sede di mediazione impedisce al Giudice di valutare le domande formulate dalle parti nel giudizio;
- la pronuncia andrebbe emessa solo relativamente alle spese di lite, sulla base del criterio della cd. "soccombenza virtuale";
- nel caso di specie, però, l'accordo tra le parti è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, ma antecedentemente all’espletamento dell’istruttoria e ciò non permette di stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente in assenza di accordo;
- pertanto, si deve applicare il principio di causalità, in virtù del quale le spese devono essere poste a carico della parte che ha dato causa al processo o alla sua protrazione, ovvero, nell’ipotesi in esame, al convenuto.
Per queste ragioni, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese legali in favore della controparte. *
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