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L`accordo conciliativo che riconosce l’usucapione di un immobile ipotecato non è opponibile al creditore ipotecario se trascritto successivamente.

Autore Giuseppina Rivolta

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Cass., Sez. III, 09.01.2025, sentenza n. 565, consigliere relatore Fanticini Giovanni

In una espropriazione immobiliare, il sig. X si opponeva all’esecuzione affermando di essere stato riconosciuto proprietario di una parte dei beni pignorati per effetto di usucapione.
Instaurato il contraddittorio con i creditori e nella contumacia dell'esecutata, il giudizio di merito si concludeva con sentenza che respingeva l'opposizione: il giudice di primo grado rilevava che i verbali di conciliazione erano stati trascritti successivamente alla trascrizione dei pignoramenti in favore della creditrice procedente e anche all'iscrizione dell'ipoteca.
La sentenza del Tribunale di Terni veniva appellata dal sig. X avanti alla Corte d'Appello di Perugia che respingeva l'appello. In particolare la Corte osservava che “l'accordo di mediazione, data la sua natura contrattuale, non può che produrre effetti solo tra le parti (art. 1372 C.II cod. civile), quindi non è opponibile a terzi. In base ai principi espressi dall'art. 2644 e dall'art. 2915 c.c., deve ritenersi che non abbiano efficacia in pregiudizio del creditore pignorante quegli atti che vengano trascritti successivamente alla trascrizione dell'atto di pignoramento” e […] l'accordo di mediazione attribuisce alla parte usucapiente il diritto di proprietà da far valere nei confronti dei terzi nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, con l'ovvia conseguenza che l'accordo non potrà danneggiare i terzi estranei all'accordo che vantino sul bene titoli anteriormente iscritti o trascritti”.
Il sig. X proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo deducendo la "violazione e/o falsa applicazione artt. 1158 e ss. c.c. e 2643 n. 12 bis c.c.: fungibilità tra usucapione accertata giudizialmente ed accordo di accertamento della proprietà acquisita per usucapione".
Richiamando il precedente della Corte costituzionale n. 160 del 3/10/2024 che ha chiarito i rapporti tra acquisto a titolo originario (anche per usucapione) e pregresso diritto reale di garanzia, la Corte afferma che: “l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia che, come altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti (ad esempio, alcune servitù), non è incompatibile con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e del conseguente acquisto della proprietà per usucapione”.
Inoltre, è esclusa l'equiparazione tra l'accordo conciliativo, ancorché trascritto, e la pronuncia di usucapione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 32620 del 23/11/2023, Rv. 669391-01) e l'accordo conciliativo che accerta l'usucapione ex art. 2643 n. 12-bis c.c. non è opponibile al terzo acquirente dal contraente contro il quale viene accertata l'usucapione.
Infine, richiamando Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019, Rv. 655793-01, nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda è litisconsorte necessario in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione e la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti.°
  • Avv. Giuseppina Rivolta

    Follonica

    Iscritta all Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995 e titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, mi occupo di consulenza e di assistenza legale nelle materie del diritto civile, di famiglia, successioni ereditarie, contrattualistica e responsabilità medica. Mediatore professionista dal 2011, ho partecipato a numerosi corsi formativi altamente qualificati svolgendo con successo l`attività di mediatore. Credo fermamente nell`istituto della Mediazione quale strumento innovativo ed efficace per poter definire in tempi brevi ogni tipo di controversia, grande opportunità per le parti e alternativa proficua e concreta alla soluzione giudiziale delle controversie. Sono convinta infatti che la mediazione non rappresenti semplicemente una modalità di deflazionare del contenzioso ma una risposta concreta alla necessità di valorizzare pienamente la libertà di autodeterminazione delle parti.

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