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In mediazione le parti devono partecipare personalmente o a mezzo di un soggetto munito dell`effettivo potere di disporre del diritto controverso, a mezzo procura speciale sostanziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Autore Giuseppe Ianni

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Tribunale di Napoli Nord, 04.05.2023, sentenza n. 1810

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudice, dopo aver provveduto in merito all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alla parte opposta termine di giorni quindici per l'esperimento del procedimento di mediazione e rinviava la causa ad una successiva udienza per verificare la procedibilità della domanda.
In relazione alla ritualità del procedimento di mediazione, il Tribunale ha precisato quanto segue:
- non è sufficiente la presenza del difensore, ma è invece necessaria la partecipazione della parte, personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura sostanziale, non essendo idonea la procura alle liti rilasciata al difensore;
- l'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010 stabilisce espressamente la partecipazione al primo incontro e a quelli successi della parte, con l’assistenza dell’avvocato;
- non si tratta di un'imposizione meramente formale, ma della necessitò di promuovere un contatto diretto ed un dialogo effettivo tra le parti sotto la guida del mediatore professionale;
- vi è la possibilità di delegare la partecipazione alla mediazione ad un soggetto munito dell'effettivo potere di disporre del diritto controverso, a mezzo procura speciale sostanziale;
 - la procura sostanziale alla mediazione può essere conferita anche allo stesso difensore;
- pertanto, solo con la partecipazione personale - o a mezzo di procuratore speciale - delle parti al primo incontro dinanzi al mediatore è effettivamente esperito il tentativo di mediazione e, dunque, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Nel caso di specie, all’incontro di mediazione la parte opposta non ha partecipato all'incontro dinanzi al mediatore e neppure ha partecipato a mezzo del legale rappresentante, né a mezzo del difensore, ma è comparso un legale delegato dal difensore della medesima; la delega, però, non integra i requisiti della procura sostanziale a partecipare all'incontro di mediazione e non ha data certa anteriore allo stesso incontro di mediazione; di conseguenza, tale delega non legittima la partecipazione dell’avvocato presente alla mediazione in rappresentanza della parte opposta.
Inoltre, neppure la parte opponente è comparsa personalmente, essendo presente dinanzi al mediatore il procuratore alle liti.
Pertanto, nessuna delle parti ha partecipato all'incontro di mediazione personalmente o a mezzo di procuratore speciale e per tale ragione il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, condannando la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente. *
  • Avv. Giuseppe Ianni

    Genova

    Avvocato, ho conseguito un Master in "Giurista d`Impresa" e uno in "Comunicazione e produzione radiofonica e televisiva"; divenuto poi Avvocato Negoziatore, mi sono in seguito appassionato alla mediazione in quanto attività efficace, semplice, informale e riservata. La mediazione riesce ad intervenire adeguatamente nella gestione del conflitto facendo sì che la parte sia ascoltata circa i suoi effettivi interessi e bisogni e diventi la reale protagonista di quello che sarà l`accordo finale, senza forzature. Il cliente che dovesse rivolgersi a me troverebbe una persona accogliente, in ascolto, rispettosa e sempre disponibile ad aiutarlo a trovare diverse opzioni, che possano poi portarlo ad una soluzione soddisfacente.

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