La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Improcedibile la domanda formulata nel ricorso monitorio e revoca del decreto ingiuntivo se l’opposto deposita la mediazione ma non presenzia all’incontro né personalmente né per delega

Autore Elena De Lazzari

09 07m 25

Letto 681 volte

Tribunale di Torino, Sez. VIII, 28.01.2025, sentenza n. 451, giudice Ivana Peila

In una opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dà atto che parte opposta ha promosso la procedura di mediazione, ma non si è presentata al primo incontro, né personalmente né tramite un delegato. Parte opponente richiede che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda avversaria giusta la mancata partecipazione della opponente all'incontro di mediazione.
La giudice, facendo riferimenti ai noti precedenti Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8483, Cass. civ., Sez. III, 8 luglio 2024, n. 18845, Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035 e alla decisione della Sezione del Tribunale di Torino cui si rinvia ex art. 118, comma primo, disp. att. C.p.c., ha affermato che "alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale riferibile ratione temporis al presente giudizio, l'autenticazione (della sottoscrizione dei difensori) era invalida e che l'assenza di una valida procura ai difensori e la mancata comparizione personale della parte comportano l'omessa partecipazione della ricorrente al primo incontro", con conseguente "improcedibilità della domanda poiché l'onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore" (Tribunale di Torino, Sez. VIII, 4 dicembre 2024).
Tali principi di diritto sono stati enunciati con riferimento alla versione dell'art. 8, comma primo, del D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i. antecedente alla c.d. Riforma Cartabia, ma la giudice ritiene di dover dare continuità a tale indirizzo giurisprudenziale anche con riferimento alla attuale previsione normativa (applicabile al caso di specie) avendo il legislatore rafforzato tale condizione di procedibilità introducendo l'obbligo della presenza personale delle parti all'incontro (cfr art. 8, comma quarto, del D.Lgs. 28/2010).
La domanda avanzata nella fase monitoria viene dichiarata improcedibile, con la conseguente revoca del d.i. opposto (Cass. civ., Sez. Unite, 18 settembre 2020, Cass., Sez. III, 8 gennaio 2021, n. 159). Viene disposta inoltre la compensazione delle spese sia per la novità della questione sia in quanto la giurisprudenza di merito (anche della stessa Sezione:Tribunale di Torino, Sez. VIII, 4 agosto 2020) aveva aderito alla tesi meno rigorosa. L’opposto viene inoltre condannato ex art. 12 bis D.Lgs. 28/10 e s.m. al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.°
  • Avv. Elena De Lazzari

    Padova

    Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l`Università degli Studi di Padova e sono iscritta all`Albo degli Avvocati dall`anno 2015. Sin da quando ho iniziato a muovermi nel capo del diritto ho sempre pensato che fosse fondamentale per le persone confrontarsi tra di loro per confezionare una soluzione "sartoriale" adatta alle loro esigenze anziché demandare ad un terzo la risoluzione dei loro problemi. La mia formazione anche in campo sociale e pscio-pedagogica mi aiuta a comprendere le reali esigenze che stanno alla base delle richieste di ciascuno ed a condurre le parti ad una definizione condivisa delle loro problematiche.

    6 Recensioni

    5,0

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756