Corte di Cassazione, 2.07.2024, ordinanza n. 1806, consigliere relatore Daniela Valentino
In una controversia bancaria, il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava improcedibile, a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, l'opposizione proposta da X Y e Z, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca W. All’incontro di mediazione i 3 non avevano partecipato personalmente ed era comparso solo un sostituto del difensore che si riservava di produrre in un secondo momento la delega. Per parte opposta era comparso il difensore di fiducia "giusta delega agli atti". Avverso la predetta sentenza gli attuali ricorrenti avevano proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna che lo aveva rigettato, tra l’altro, perché aveva ritenuto non sufficiente la mera procura alle liti, essendo questa limitata ai poteri processuali conferiti al difensore e non comprensiva dei poteri conciliativi giudiziali. X Y e Z proponevano ricorso per cassazione deducendo che la mancata partecipazione personale alla procedura ha determinato il paradosso per il quale la banca ha subito come sanzione il solo pagamento di una somma pari al contributo unificato e l'attuale ricorrente, invece, di sentir dichiarare "la ben più pesante conseguenza" del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto la sentenza della Corte d’Appello è conforme agli insegnamenti della Corte di Cassazione, la quale ricorda che “Il procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, offre alle parti un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali.” Nella fattispecie il difensore non era munito di procura sostanziale. Il ragionamento della Corte d’Appello viene confermato, in particolare quando afferma che: "[il ricorrente] non ha, invece, impugnato la prima decisione nella parte in cui ha dichiarato improcedibile l'opposizione, anziché il ricorso monitorio, sul rilievo che l'irrituale svolgimento della mediazione dovesse ricadere sulla banca opposta, quale parte tenuta ad iniziare la procedura di mediazione”. °
Il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto la sentenza della Corte d’Appello è conforme agli insegnamenti della Corte di Cassazione, la quale ricorda che “Il procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, offre alle parti un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali.” Nella fattispecie il difensore non era munito di procura sostanziale. Il ragionamento della Corte d’Appello viene confermato, in particolare quando afferma che: "[il ricorrente] non ha, invece, impugnato la prima decisione nella parte in cui ha dichiarato improcedibile l'opposizione, anziché il ricorso monitorio, sul rilievo che l'irrituale svolgimento della mediazione dovesse ricadere sulla banca opposta, quale parte tenuta ad iniziare la procedura di mediazione”. °
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