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Il verbale di mediazione può considerarsi un accordo divisionale suscettibile di trascrizione solo se contiene tutti i dati catastali e l`attestazione della regolarità edilizia degli immobili

Autore Giovanni Aldo Sechi

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Tribunale di Sondrio, 12.10.2023, sentenza n. 290, Giudice Estensore Francesca Ricciardi

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di divisone ereditaria, per la quale era stata esperita la mediazione obbligatoria che si concludeva positivamente con un verbale di accordo contenente la descrizione della procedura di sorteggio dei lotti e le relative assegnazioni, sottoscritto dalle parti, dal mediatore e dal tecnico di fiducia di entrambe le parti che aveva provveduto al sorteggio.

Inoltre, nel verbale di mediazione le parti si impegnavano a sottoscrivere il verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e urbanistici entro la data indicata, incaricando il notaio di fiducia entro 8 giorni.
 
In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • le sottoscrizioni apposte ai verbali di conciliazione non risultano autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai fini della trascrivibilità;
  • per il perfezionamento dell’intesa raggiunta dalle parti in sede di mediazione con l’estrazione e assegnazione dei lotti, risultava necessario l’ulteriore passaggio della sottoscrizione del verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali, che le parti si erano impegnate a concludere;
  • tale ulteriore passaggio non si è verificato, poiché le parti non hanno dato seguito alle intese raggiunte;
  • la questione della autenticazione delle firme da parte del Notai si sarebbe posto soltanto rispetto all’ulteriore verbale che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere a perfezionamento degli accordi raggiunti;
  • tale definitivo verbale di conciliazione non è mai stato redatto e pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni oggetto della procedura di mediazione non è mai avvenuto.
 
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda attorea di ordine di trascrizione del verbale di mediazione che non ha determinato lo scioglimento della comunione ereditaria, così come ha ritenuto ultronea la richiesta di accertamento incidentale circa l’autenticità delle sottoscrizioni.
 
Inoltre, il verbale di accordo di mediazione conteneva l’estrazione a sorte dei lotti, ma le risultanze delle operazioni espletate avrebbero dovuto successivamente essere recepite in un verbale di conciliazione sottoscritto avanti ad un Notaio scelto di comune accordo tre le parti, incombente che non si è verificato.

Pertanto, non vi è stata la definitiva approvazione dell’assegnazione dei lotti, integrante l’accordo divisionale suscettibile di trascrizione, davanti al Notaio.

Di conseguenza, il verbale di mediazione non può considerarsi un accordo divisionale suscettibile di trascrizione.

Pertanto, anche a volere in via di mera ipotesi riconoscere al verbale di mediazione del valore di accordo divisionale, tale pattuizione non sarebbe trascrivibile, in quanto priva dell’attestazione della regolarità edilizia degli immobili.

Allo stesso modo, il verbale di mediazione non può essere assimilato ad un contratto preliminare, e quindi anche la domanda ex art. 2932 cc formulata dall’attrice risulta infondata. *
  • Avv. Giovanni Aldo Sechi

    Sassari

    Esercita l`attività di avvocato dal 1994, Cassazionista dal 2007. Si occupa prevalentemente di diritto penale e di diritto civile, e predilige le problematiche inerenti la colpa professionale, la circolazione stradale e la produzione e commercializzazione di prodotti difettosi. Forte della esperienza maturata nel campo assicurativo prima e dopo la laurea e della attività svolta quale difensore di società assicuratrici, è particolarmente attento alle problematiche della materia. È legale di riferimento e fa parte del comitato scientifico dell Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Adulti (AICCA), a favore dei cui iscritti svolge anche attività gratuita di consulenza on line (sito www.aicca.it). - Dal 1999 svolge attività di conciliatore presso il servizio di Conciliazione istituito dalla Camera di Commercio di Sassari. - Membro effettivo, nominato dal Prefetto di Sassari, del Nucleo di Valutazione per l esame delle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell usura. - Componente del Consiglio direttivo della Camera Penale Enzo Tortora di Sassari

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