Corte di cassazione penale, sez. V, sentenza 9/12/ 2024, n. 45002; relatore: dott. Francesco Cananzi
Commento:
La fattispecie riguarda il delitto di minacce, per il quale due imputati erano stati condannati, sia in primo che in secondo grado, poiché si era accertato che questi si erano rivolti alla persona offesa dicendole “ti spacco tutto”, “ti brucio”, “sei morto”, “morto di fame”, “sei una persona degna di tuo padre”.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione eccependo, tra l’altro, la nullità della decisione per violazione dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010, sostenendo che l'episodio minaccioso si sarebbe verificato durante un incontro di mediazione, motivo per cui le dichiarazioni non avrebbero potuto essere oggetto di testimonianza.
Per definire il confine della inutilizzabilità, la Cassazione innanzitutto ha richiamato l’art. 2 d.lgs. n. 28 del 2010, per stabilire che la norma è finalizzata ad assicurare a chi si rechi in mediazione la libertà di poter riferire ogni informazione e valutazione opportuna per consentire di conciliare le contrapposte pretese, risolvendo la vertenza con i benefici previsti (per le parti, che ottengono rapidamente un titolo esecutivo senza oneri fiscali aggiuntivi e per il sistema giudiziale, che non risulta gravato da una causa ulteriore). Invece, ha osservato la suprema Corte, questa ratio risulta del tutto priva di scopo qualora si parli di comportamenti penalmente rilevanti.
La Corte ha continuato poi affermando che la disciplina dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010 è funzionale a lasciare ampia libertà e garanzia di riservatezza alle parti della mediazione, evitando che la fase, tesa a evitare il procedimento contenzioso, possa essere esperita in vista poi della strumentalizzazione delle dichiarazioni rese in sede di mediazione nel corso del giudizio, rendendo così anche subdolo e sleale il confronto, con danno per l'effettiva ricerca di una soluzione concordata. Diversamente, tale pericolo di strumentalizzazione non sussiste rispetto al processo penale, cosicché le dichiarazioni rese in occasione del procedimento di mediazione integrano in sé la condotta di reato.
La Corte è giunta quindi ad esprimere il principio di diritto per il quale «l'inutilizzabilità [...] relativa alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione riguarda esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale»._
La fattispecie riguarda il delitto di minacce, per il quale due imputati erano stati condannati, sia in primo che in secondo grado, poiché si era accertato che questi si erano rivolti alla persona offesa dicendole “ti spacco tutto”, “ti brucio”, “sei morto”, “morto di fame”, “sei una persona degna di tuo padre”.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione eccependo, tra l’altro, la nullità della decisione per violazione dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010, sostenendo che l'episodio minaccioso si sarebbe verificato durante un incontro di mediazione, motivo per cui le dichiarazioni non avrebbero potuto essere oggetto di testimonianza.
Per definire il confine della inutilizzabilità, la Cassazione innanzitutto ha richiamato l’art. 2 d.lgs. n. 28 del 2010, per stabilire che la norma è finalizzata ad assicurare a chi si rechi in mediazione la libertà di poter riferire ogni informazione e valutazione opportuna per consentire di conciliare le contrapposte pretese, risolvendo la vertenza con i benefici previsti (per le parti, che ottengono rapidamente un titolo esecutivo senza oneri fiscali aggiuntivi e per il sistema giudiziale, che non risulta gravato da una causa ulteriore). Invece, ha osservato la suprema Corte, questa ratio risulta del tutto priva di scopo qualora si parli di comportamenti penalmente rilevanti.
La Corte ha continuato poi affermando che la disciplina dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010 è funzionale a lasciare ampia libertà e garanzia di riservatezza alle parti della mediazione, evitando che la fase, tesa a evitare il procedimento contenzioso, possa essere esperita in vista poi della strumentalizzazione delle dichiarazioni rese in sede di mediazione nel corso del giudizio, rendendo così anche subdolo e sleale il confronto, con danno per l'effettiva ricerca di una soluzione concordata. Diversamente, tale pericolo di strumentalizzazione non sussiste rispetto al processo penale, cosicché le dichiarazioni rese in occasione del procedimento di mediazione integrano in sé la condotta di reato.
La Corte è giunta quindi ad esprimere il principio di diritto per il quale «l'inutilizzabilità [...] relativa alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione riguarda esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale»._
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