La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Il perimetro dell’inutilizzabilità prescritta dall`art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010, per le dichiarazioni rese in sede di mediazione civile.

Autore Gabriele Mastropietro

06 02m 25

Letto 1185 volte

Corte di cassazione penale, sez. V, sentenza 9/12/ 2024, n. 45002; relatore: dott. Francesco Cananzi

Commento:
La fattispecie riguarda il delitto di minacce, per il quale due imputati erano stati condannati, sia in primo che in secondo grado, poiché si era accertato che questi si erano rivolti alla persona offesa dicendole “ti spacco tutto”, “ti brucio”, “sei morto”, “morto di fame”, “sei una persona degna di tuo padre”.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione eccependo, tra l’altro, la nullità della decisione per violazione dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010, sostenendo che l'episodio minaccioso si sarebbe verificato durante un incontro di mediazione, motivo per cui le dichiarazioni non avrebbero potuto essere oggetto di testimonianza.
Per definire il confine della inutilizzabilità, la Cassazione innanzitutto ha richiamato l’art. 2 d.lgs. n. 28 del 2010, per stabilire che la norma è finalizzata ad assicurare a chi si rechi in mediazione la libertà di poter riferire ogni informazione e valutazione opportuna per consentire di conciliare le contrapposte pretese, risolvendo la vertenza con i benefici previsti (per le parti, che ottengono rapidamente un titolo esecutivo senza oneri fiscali aggiuntivi e per il sistema giudiziale, che non risulta gravato da una causa ulteriore). Invece, ha osservato la suprema Corte, questa ratio risulta del tutto priva di scopo qualora si parli di comportamenti penalmente rilevanti.
La Corte ha continuato poi affermando che la disciplina dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010 è funzionale a lasciare ampia libertà e garanzia di riservatezza alle parti della mediazione, evitando che la fase, tesa a evitare il procedimento contenzioso, possa essere esperita in vista poi della strumentalizzazione delle dichiarazioni rese in sede di mediazione nel corso del giudizio, rendendo così anche subdolo e sleale il confronto, con danno per l'effettiva ricerca di una soluzione concordata. Diversamente, tale pericolo di strumentalizzazione non sussiste rispetto al processo penale, cosicché le dichiarazioni rese in occasione del procedimento di mediazione integrano in sé la condotta di reato.
La Corte è giunta quindi ad esprimere il principio di diritto per il quale «l'inutilizzabilità [...] relativa alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione riguarda esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale»._
  • Avv. Gabriele Mastropietro

    Pisa

    Sono avvocato dal 2011 e, date le peculiarità del territorio in cui opero, svolgo la mia attività in egual misura sui fori di Pisa, Lucca, Pistoia, Firenze e Prato. Ho scelto da sempre di operare in ambito civilistico, approfondendo lo studio delle procedure di recupero crediti, le successioni ereditarie, il risarcimento danni da responsabilità medica, le locazioni ed i diritti reali. Ho potuto sperimentare personalmente come la mediazione, se instaurata con serietà e condotta in maniera competente, possa realmente essere un efficace e celere mezzo di risoluzione delle controversie, mettendo al centro della discussione le persone ed i loro effettivi interessi, permettendo di valutare ogni pro e contro di quanto in discussione, mentre un ordinario giudizio, caratterizzato da tempi tecnici assai più elevati, porterebbe sì ad una decisione secondo diritto ma del tutto astratta e per questo, a volte, non corrispondente ai reali bisogni delle parti in causa. Per tale motivo ho deciso di affiancare alla mia professione di avvocato quella di mediatore, mettendomi in tale veste a disposizione delle parti con volontà, serietà ed impegno per aiutarle a costruire la miglior soluzione possibile alle loro controversie. In quest`ottica, anche in fase di valutazione sull`attivazione o meno della mediazione, sono disponibile a qualsiasi chiarimento o confronto, invitando chi ne avesse bisogno a contattarmi senza alcun timore.

    18 Recensioni

    4,9

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756