Tribunale di Bologna, 14.03.2024, sentenza n.860, giudice Giuseppina Benenati
In una controversia in materia condominiale, il sig. X impugnava la delibera condominiale del Condominio Y per assenza di valida convocazione al comproprietario. La domanda di mediazione veniva depositata in data 24/11/2021- nel rispetto del termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. decorrente dalla conoscenza della delibera assembleare, intervenuta nel caso di specie in data 5.11.2021. Il Condominio si costituiva lamentando la mancata simmetria tra il petitum del giudizio (impugnazione delibera assembleare del 09/12/2020) e quello del procedimento di mediazione preventivamente attivato dal sig. X avente ad oggetto genericamente "impugnazione delibera condominiale per mancata convocazione di condomino" e formulava eccezione di decadenza. Nel merito, contestava che l'attore non fosse mai stato informato delle delibere assembleari del Condominio, in particolare di quella del 09/12/2020.
La doglianza costituisce un motivo di annullamento pertanto va esaminata l’eccezione di decadenza che non viene ritenuta fondata. La delibera è del 09/11/2020 e, mancando la prova dell'invio della convocazione presso la residenza/domicilio dell'attore/nudo proprietario per la quota di 1/2, deve ritenersi corretta la data di conoscenza del verbale di assemblea indicata dall’attore il 05/11/2021; l'istanza di mediazione è stata depositata il 24/11/2021; la mediazione si è conclusa con esito negativo nella fase del primo incontro del 24.03.2022 e l'atto di citazione è stato notificato entro i 30 gg. il 28/03/2022.
Il giudice stabilisce che sia che trovi applicazione la vecchia normativa (comma 6 del vecchio art. 5 del decreto legislativo 28/2010) che la nuova (nuovo art. 8 del decreto legislativo 28/2010), in assenza di diverse disposizioni, il nuovo termine di 30 gg. decorre dalla data del primo incontro con esito negativo.
Le decisioni assunte nel corso dell'assemblea del 09/11/2020 vengono annullate perché assunte nel difetto della convocazione del condòmino.°
La doglianza costituisce un motivo di annullamento pertanto va esaminata l’eccezione di decadenza che non viene ritenuta fondata. La delibera è del 09/11/2020 e, mancando la prova dell'invio della convocazione presso la residenza/domicilio dell'attore/nudo proprietario per la quota di 1/2, deve ritenersi corretta la data di conoscenza del verbale di assemblea indicata dall’attore il 05/11/2021; l'istanza di mediazione è stata depositata il 24/11/2021; la mediazione si è conclusa con esito negativo nella fase del primo incontro del 24.03.2022 e l'atto di citazione è stato notificato entro i 30 gg. il 28/03/2022.
Il giudice stabilisce che sia che trovi applicazione la vecchia normativa (comma 6 del vecchio art. 5 del decreto legislativo 28/2010) che la nuova (nuovo art. 8 del decreto legislativo 28/2010), in assenza di diverse disposizioni, il nuovo termine di 30 gg. decorre dalla data del primo incontro con esito negativo.
Le decisioni assunte nel corso dell'assemblea del 09/11/2020 vengono annullate perché assunte nel difetto della convocazione del condòmino.°
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