Tribunale di Ravenna, 22.06.2023, Sentenza n. 431, giudie Estensore Alessia Vicini
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo, tra le varie, l’improcedibilità della domanda proposta dalla controparte in via monitoria per mancato esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente concordato tra le parti.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- una delle clausole contrattuali del contratto di appalto di servizi concluso tra le parti e da cui trae origine il procedimento monitorio impone l’avvio in prima istanza della procedura conciliativa di mediazione;
- attraverso la predetta clausola le parti si sono obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio;
- si tratta di una clausola di mediazione convenzionale che intende favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali;
- la clausola contrattuale di mediazione ha infatti valore cogente per le parti;
- tale clausola è diversa dalla condizione di procedibilità ex art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 e, pertanto, ad essa non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 6 del predetto art. 5 D.Lgs. 28/10.
Per tali ragioni, a seguito del mancato esperimento della procedura conciliativa, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione monitoria e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
, della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La clausola contrattuale di mediazione ha infatti valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda. *
, della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La clausola contrattuale di mediazione ha infatti valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda. *
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