Corte di Cassazione, Sez. III, 20.10.2025, ordinanza n. 27944
La Corte d'Appello di Firenze aveva confermato (con diversa motivazione) la decisione con la quale il Tribunale di Siena aveva dichiarato l'improcedibilità di due diverse opposizioni (poi riunite) proposte da due soggetti avverso decreto ingiuntivo per somme derivanti da due contratti di leasing per la concessione dell'uso di alcuni macchinari in ragione della mancata introduzione del procedimento di mediazione da parte della società opposta (la società concedente il leasing).
I fatti sono i seguenti:
Il Tribunale di Siena tempestivamente rileva la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte della concedente e grava (errando) l'opponente dell'onere di tale attivazione;
Nessuno attiva la mediazione (né opponente né opposto);
Gli opponenti, a fronte del mancato adempimento di tale incombente da parte della concedente, non eccepiscono nulla tempestivamente, né vi è rilievo d’ufficio;
Il d i non viene revocato.
La Corte d'Appello disattende l’eccezione di improcedibilità e accerta la sussistenza del credito.
Le due società concessionarie propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Resiste la società concedente con controricorso e intervengono due società cessionarie del credito (intervento dichiarato inammissibile).
Il motivo è infondato.
In applicazione di Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 l’onere di attivare la mediazione spetta all’opposto. Nel caso di specie la mediazione veniva disposta dal giudice onerando (erroneamente) dell'incombenza la parte opponente. La Corte ritiene che a ragione la corte territoriale aveva ritenuto non rilevato il difetto della mediazione in quanto di spettanza della parte opposta.
Il rilievo del mancato esperimento della mediazione a seguito della previa espressa attribuzione del relativo onere alla parte sbagliata, una volta considerato erroneo (giusta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite), si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione con riguardo, non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata, ma anche con riferimento alla parte (non tempestivamente sollecitata) che quell'onere avrebbe dovuto assolvere.
Il difetto di procedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione deve ritenersi sanato dal relativo omesso rilievo, tanto su istanza di parte, quanto d'ufficio dal giudice. Se il giudice di primo grado ha provveduto al rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Cass Sez. 3, Sentenza n. 32797 del 13/12/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29017 del 13/11/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14676 del 31/05/2025, Rv. 674983 - 02). Stante la novità delle questioni di diritto trattate, il Collegio dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.°
I fatti sono i seguenti:
Il Tribunale di Siena tempestivamente rileva la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte della concedente e grava (errando) l'opponente dell'onere di tale attivazione;
Nessuno attiva la mediazione (né opponente né opposto);
Gli opponenti, a fronte del mancato adempimento di tale incombente da parte della concedente, non eccepiscono nulla tempestivamente, né vi è rilievo d’ufficio;
Il d i non viene revocato.
La Corte d'Appello disattende l’eccezione di improcedibilità e accerta la sussistenza del credito.
Le due società concessionarie propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Resiste la società concedente con controricorso e intervengono due società cessionarie del credito (intervento dichiarato inammissibile).
Il motivo è infondato.
In applicazione di Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 l’onere di attivare la mediazione spetta all’opposto. Nel caso di specie la mediazione veniva disposta dal giudice onerando (erroneamente) dell'incombenza la parte opponente. La Corte ritiene che a ragione la corte territoriale aveva ritenuto non rilevato il difetto della mediazione in quanto di spettanza della parte opposta.
Il rilievo del mancato esperimento della mediazione a seguito della previa espressa attribuzione del relativo onere alla parte sbagliata, una volta considerato erroneo (giusta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite), si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione con riguardo, non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata, ma anche con riferimento alla parte (non tempestivamente sollecitata) che quell'onere avrebbe dovuto assolvere.
Il difetto di procedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione deve ritenersi sanato dal relativo omesso rilievo, tanto su istanza di parte, quanto d'ufficio dal giudice. Se il giudice di primo grado ha provveduto al rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Cass Sez. 3, Sentenza n. 32797 del 13/12/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29017 del 13/11/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14676 del 31/05/2025, Rv. 674983 - 02). Stante la novità delle questioni di diritto trattate, il Collegio dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.°
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