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Il convenuto contumace viene condannato al pagamento delle spese processuali a seguito della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

Autore Rocco Vicino

04 06m 24

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Tribunale di Locri, 24.10.2023, sentenza n. 592, Giudice Estensore Lupis

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di tutela del diritto di comproprietà su un bene comune.

Il giudizio veniva preceduto dall’esperimento della mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente a seguito di assenza della parte convenuta, che non si costituiva neppure in giudizio.

In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
  • l’attore è stato costretto a proporre il giudizio, nonostante il convenuto non si sia costituito, poiché quest’ultimo non ha partecipato al procedimento di mediazione;
  • da una parte la contumacia del convenuto nella fase processuale va considerata in senso premiale ai fini della liquidazione delle spese, ma dall'altra parte l'assenza e l’indisponibilità a tentare di addivenire ad una soluzione conciliativa in sede di mediazione va censurata.
Per tali ragioni, non solo ha accolto la domanda attore, ma ha altresì condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali.  *
  • Avv. Rocco Vicino

    Milano

    Dopo la Laurea in giurisprudenza conseguita a Milano il 26.03.2003, inizia la sua pratica professionale, nel 2006 si abilita al patrocinio e nel 2008 si trasferisce negli Stati Uniti d’America per approfondire lo studio dell’istituto della mediazione. Nella città di San Diego in California ottiene il titolo di mediatore internazionale nel Marzo del 2008. Nel 2009 diventa mediatore anche in Italia. L’avv. Vicino parla e scrive correttamente in lingua inglese e spagnola. Le materie di sua competenza sono: il diritto contrattuale, il diritto internazionale, il diritto di famiglia, il diritto assicurativo e la responsabilità medica.

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