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Il convenuto che tiene una condotta omissiva nella fase di mediazione nel successivo giudizio subisce la condanna alle spese in favore dell’attore e del convenuto che aveva aderito alla domanda formulata dalla parte istante già in sede di mediazione.

Autore Maria Lina Guarino

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Tribunale di Reggio Emilia, 19.12.2023, sentenza n. 1547, giudice Estensore Stefano Rago

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di vendita di beni immobili, nella quale parte attrice chiedeva che venisse disposto il trasferimento di un immobile ex art. 2932 cc in virtù del contratto preliminare rimasto inadempiuto.

Una delle due parti convenute aderiva alle domande attoree, chiedendo di non essere condannata alle spese di lite a favore della controparte e che, quindi, l’altro convenuto provvedesse alla rifusione delle spese legali sostenute dall’attrice, nonché delle proprie.

L’altro convenuto chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice.

Il giudizio era stato preceduto dalla mediazione obbligatoria che si era conclusa negativamente a causa del convenuto che ora chiedeva il rigetto delle domande attoree.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • ai fini della regolamentazione delle spese di lite, la parte soccombente viene individuata in base al principio di causalità;
  • pertanto, è obbligata a rimborsare alle controparti le spese anticipate nel processo, la parte che con il comportamento tenuto fuori del processo stesso abbia dato causa al processo o al suo protrarsi;
  • nel caso in cui il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo, la parte soccombente è quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato;
  • il convenuto che nella fase di mediazione ha tenuto una condotta omissiva ed in questo giudizio ha resistito alla domanda attorea, dev'essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della convenuta che invece aveva espressamente aderito alla domanda dell'attore già in sede di mediazione obbligatoria e si è trovata a dover sostenere le spese legali di costituzione in giudizio, resosi necessario esclusivamente in ragione della condotta altrui.
 
Per tali motivi, il Tribunale ha accolto la domanda attorea e condannato il convenuto che chiedeva il rigetto delle richieste avversarie al pagamento delle spese di lite e di mediazione delle controparti. *
 
  • Avv. Maria Lina Guarino

    Milano

    Avvocato dal 1987, sono esperta di diritto di famiglia e delle successioni, nonchè di diritto d`autore, in particolare in campo discografico, letterario, fotografico e delle arti figurative, materie, queste, che mi obbligano a costanti sconfinamenti in quasi tutti i settori del diritto civile, commerciale e del lavoro. Ho esperienze pluriennali di studio e lavoro all`estero e padroneggio l`inglese e il francese, scritto e parlato. Sono una convinta sostenitrice della mediazione come efficace strumento di risoluzione dei conflitti, che consente di giungere a soluzioni condivise dalle parti (il che elimina, tra l`altro, il pericolo di inadempimento dell`accordo), in tempi brevi e a costi contenuti. Non solo. La mediazione, a differenza di quanto avviene nelle contese giudiziarie, consente in genere di preservare il rapporto tra le parti, spesso addirittura rafforzandolo e dandogli nuovo impulso su basi rinnovate. E ciò ha un valore inestimabile, sia per la serenità personale, sia per la salvaguardia degli aspetti economici e del futuro lavorativo delle parti.

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