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Il contratto di brokeraggio assicurativo non è soggetto alla mediazione obbligatoria.

Autore Stefania Tognozzi

02 05m 25

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Tribunale di Modena, 11.02.2025, sentenza n. 197, Giudice Luca Primiceri

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia assicurativa.

Parte opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccepiva in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento delt enatitvo di mediazione obbligatoria.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • la domanda giudiziale non verte su questioni giuridiche derivanti da contratti assicurativi, ma sul contratto di brokeraggio assicurativo;
  • ed, infatti, dalla documentazione prodotta si evince che la convenuta ha svolto compiti di intermediario, senza alcuna competenza nella liquidazione dei sinistri ed, in generale, sulle attività delle compagnie assicurative;
  • il broker, infatti, è un mero intermediario che agisce su incarico del cliente, assistendolo nella scelta della polizza assicurativa più adatta alle sue esigenze, senza alcun potere di rappresentanza della compagnia di assicurazione;
  • pertanto, la responsabilità del broker si limita alla consulenza e all’intermediazione, mentre le decisioni relative alla liquidazione dei sinistri e alle politiche operative della compagnia assicurativa sono di esclusiva competenza di queste ultime;
  • per tali ragioni, secondo l’unanime giurisprudenza di legittimità il contratto di brokeraggio assicurativo non può esser considerato un contratto di assicurazione, ma un mandato oppure una mediazione atipica;
  • per tali ragioni, l’eccezione è infondata e non può essere accolta. *  
  • Avv. Stefania Tognozzi

    Follonica

    Iscritta all Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995. Titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, coordina l attività e il contenzioso dello studio, seguendo capillarmente e personalmente i clienti, anche in ambito conciliativo stragiudiziale. Si occupa di diritto civile e penale ed in particolare: diritto del lavoro e previdenziale, responsabilità contrattuale, contenzioso relativo alla proprietà e ai diritti reali, diritto condominiale, appalti e diritto di famiglia. Dall anno 2005 collabora con la Fiom CGIL di Piombino per l assistenza legale in materia previdenziale per il riconoscimento dei benefici amianto per i lavoratori esposti a tale rischio. Si è avvicinata alla mediazione nella convinzione che essa risponda pienamente all esigenza di trovare soluzioni altenative e non avversariali alle controversie, che garantiscano il principio di autodeterminazione, sia per quanto concerne i modi e le forme di trattazione delle liti, sia per i contenuti solutivi, rimessi interamente alla disponibilità e creatività delle parti. E fortemente convinta che la mediazione fornisca una risposta immediata alle esigenze concrete delle parti, permettendo di avere in tempi brevi accordi definitivi, riservati ed economicamente vantaggiosi, attraverso il dialogo e la negoziazione. In tale ottica ha partecipando nell anno 2011 al corso di formazione per Mediatori Civili e Commerciali presso l Università degli Studi di Pisa e conseguito l abilitazione allo svolgimento della Mediazione.

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