Corte d`Appello di Firenze, sentenza n. 133 del 22.01.2024
La consulenza tecnica che si svolge in mediazione è utilizzabile in giudizio se in questa sede viene riprodotta tutta la documentazione su cui è basata. In giudizio è quindi possibile utilizzare la CTU fatta in mediazione purché gli esiti della perizia siano verificabili; occorre pertanto che in giudizio venga prodotta tutta la documentazione su cui si è basato l’accertamento tecnico in mediazione.
Davanti al Tribunale di Firenze veniva radicata una causa in materia bancaria, istruita con una CTU tecnico contabile. Il giudice nella sentenza ha escluso la rilevanza dell’elaborato peritale predisposto in sede di mediazione perché in giudizio non sono stati riprodotti tutti i documenti e in particolare gli estratti conto analitici su cui si è basata la perizia, carenza che impedisce la verifica dei risultati a cui è pervenuto il perito. La causa si conclude con una pronuncia di soccombenza reciproca.
La società appellata dalla banca in sede di appello contesta il mancato riconoscimento della rilevanza della CTU svolta nel procedimento di mediazione. La stessa si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti e la banca non ha mai contestato questa circostanza. La stessa inoltre si è svolta su documentazione completa, per cui anche l’indagine peritale deve ritenersi esaustiva.
La Corte d’appello però è di parere contrario; il Tribunale ha chiarito che non vi sono impedimenti all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio svolta in mediazione nel successivo procedimento giurisdizionale purché gli esiti della stesa siano verificabili, il che comporta la necessaria produzione in giudizio della documentazione su cui l’accertamento tecnico si è fondato.
Nella vicenda di cui è causa però questo presupposto non è stato integrato; i risultati della perizia si sono infatti svolti sulla serie integrale degli estratti conto, che non sono stati riprodotti in sede di giudizio.
In conclusione la CTU espletata in mediazione non può assumere rilevanza in questo giudizio, perché non si dispone di tutto il corredo documentale necessario per confermarne l’attendibilità, l’unica perizia utilizzabile è pertanto quella svolta nel primo grado di giudizio.
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