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Ancora un tribunale di merito che richiede procura notarile al difensore per rappresentare l’assistito in mediazione

Autore Patrizia Pisapia

09 03m 25

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Tribunale di Bari, Sez. III, 23.10.2024, sentenza n. 4320

Ancora un tribunale di merito che richiede procura notarile al difensore per rappresentare l’assistito in mediazione
La controversia ha ad oggetto un decreto ingiuntivo in favore del Condominio per oneri condominiali approvati opposto dalla condòmina debitrice. Il Condominio si costituiva eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione nel termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale assembleare di approvazione dei rendiconti condominiali e, quanto al merito, contestava le avverse difese. Tale prima eccezione viene ritenuta infondata in quanto la materia oggetto del giudizio non è l'impugnazione della deliberazione assembleare del 21.10.2015, ma il decreto ingiuntivo emesso a seguito della predetta deliberazione.
Veniva assegnato all'opponente (i fatti si svolgono nel 2017) il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione trattandosi di giudizio vertente in materia condominiale. Il verbale della mediazione veniva  depositato in giudizio dall'opponente (che aveva avviato la mediazione).
L'opponente deduceva la mancata partecipazione dell’opposto alla procedura di mediazione, mentre l'opposto eccepiva l'improcedibilità del giudizio per la mancata partecipazione personale dell'opponente in sede di mediazione essendo comparso solo il difensore, qualificatosi procuratore processuale.
La seconda eccezione viene ritenuta fondata: la mediazione esperita dall'opponente a seguito dell'ordinanza non registra la comparizione personale del legale rappresentante della società opponente, ma solo quella del suo difensore, sebbene munito di una procura ad hoc autenticata dallo stesso difensore, cui non può attribuirsi valenza di procura sostanziale, come statuito da Cass. n. 8473/2019. Secondo il Tribunale “è evidente che - non essendo dotato il difensore dell'opponente in sede di mediazione di una procura notarile ad negotia - la mediazione svolta (in cui l'opposto risulta del tutto assente) in realtà non è efficace e, quindi, la condizione di procedibilità non è da ritenersi avverata (cfr., di recente, App. Napoli 24.4.2024)”.
L’opposizione viene dunque dichiarata improcedibile in quanto era onere dell'opposto (a seguito di Cass. SS.UU. n. 19596/2020) instaurare il procedimento di mediazione e il decreto ingiuntivo revocato.°
 
 
Si veda Luana Tagliolini Mediazione, La procura al proprio difensore deve essere notarile, in
Norme&Tributi Plus Condominio, 16 gennaio 2025
 
 
  • Avv. Patrizia Pisapia

    Bologna

    Soltanto una mediazione competente può avere il vantaggio di giungere ad un accordo che sia durevole e di reciproco vantaggio. Il mio punto di forza è ascoltare i bisogni e le esigenze di ciascuna delle parti per trovare soluzioni condivise. Laureata in giurisprudenza con lode presso l`Università degli Studi di Bologna e frequentato la scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali. Dal 2004 sono avvocato del Foro di Bologna. Mi occupo in principalità e con dedizione di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell`ambito del diritto civile, con particolare declinazione per il diritto di famiglia, minorile e tutela dei soggetti deboli, successioni e divisioni ereditarie, locazione e condominio ed affitto di ramo d`azienda e diritti reali. Sono docente in corsi di formazione ed aggiornamento professionale per amministratori di condominio e facente parte dell`elenco del Giudice Tutelare per amministratore di sostegno e curatore dell`eredità giacente. Relatrice in convegni/eventi in materia di diritto di famiglia e minorile e condominiale.

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